Valutazione del rischio chimico: cosa deve fare l’azienda, passo dopo passo

Vernici, detergenti industriali, solventi, polveri di lavorazione, fumi di saldatura: le sostanze pericolose sono presenti in molti più ambienti di lavoro di quanto si pensi, non solo nell’industria chimica. La legge chiede al datore di lavoro di conoscerle, valutarne il rischio e ridurlo. Ecco come si fa in concreto e quali errori evitare.

Quali sostanze rientrano nel rischio chimico

Il D.Lgs. 81/2008 considera “agenti chimici pericolosi” non solo le sostanze classificate come pericolose dal Regolamento (CE) 1272/2008, detto CLP, ma anche quelle che possono comportare un rischio per le loro proprietà o per il modo in cui vengono usate. Rientrano quindi anche gli agenti che si formano durante la lavorazione, come fumi, vapori e polveri.

Le regole sono raccolte nel Titolo IX del decreto, diviso in tre capi:

  • Capo I – agenti chimici (artt. 221-232);
  • Capo II – agenti cancerogeni, mutageni e, dal 2024, sostanze tossiche per la riproduzione (artt. 233 e seguenti);
  • Capo III – amianto.

Come si valuta il rischio chimico

La valutazione fa parte del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e segue quattro passaggi:

  1. Censimento: elenco di tutti i prodotti usati e degli agenti che si formano nei processi, con le relative schede di dati di sicurezza (SDS).
  2. Analisi delle proprietà: classificazione, indicazioni di pericolo (frasi H) e valori limite di esposizione professionale.
  3. Analisi dell’esposizione: quantità, frequenza, durata, modalità d’uso e misure già presenti. Quando serve si misura la concentrazione in aria, secondo norme tecniche come la UNI EN 689.
  4. Giudizio finale: il rischio risulta “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” oppure no. Nel secondo caso scattano misure specifiche, sorveglianza sanitaria e, se necessario, misurazioni periodiche.

Se volete capire meglio il ruolo del DVR nel sistema di prevenzione, trovate un approfondimento nell’articolo DVR: obbligo o scelta?.

Le misure di prevenzione, in ordine di efficacia

Si parte da ciò che elimina il pericolo e si arriva per ultimi ai dispositivi individuali:

  1. Eliminazione o sostituzione con prodotti o processi meno pericolosi, ad esempio prodotti a base acqua al posto dei solventi.
  2. Misure tecniche: ciclo chiuso, aspirazioni localizzate, ventilazione.
  3. Misure organizzative: meno lavoratori esposti e per meno tempo, procedure scritte, pulizia, stoccaggio corretto.
  4. Dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, protezioni respiratorie e occhiali scelti in base all’agente specifico.

A queste si affiancano informazione e formazione: chi usa un prodotto deve saper leggere etichetta e scheda di sicurezza.

Cancerogeni e reprotossici: cosa è cambiato con il D.Lgs. 135/2024

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, in vigore dall’11 ottobre 2024, ha recepito la Direttiva (UE) 2022/431. Le tutele già previste per cancerogeni e mutageni valgono ora anche per le sostanze tossiche per la riproduzione (categorie 1A e 1B del CLP). Per le aziende significa:

  • valutare in modo specifico l’esposizione a queste sostanze, senza ricorrere alle procedure semplificate;
  • estendere ai lavoratori esposti formazione specifica, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria;
  • applicare i nuovi valori limite, tra cui quelli per il piombo e i suoi composti.

Errori da evitare

  • Valutare solo i prodotti acquistati e dimenticare fumi, polveri e vapori generati dalle lavorazioni.
  • Conservare schede di sicurezza superate o non in lingua italiana.
  • Puntare tutto sui DPI senza aver considerato sostituzione e aspirazioni.
  • Non aggiornare la valutazione quando cambiano prodotti, quantità o processi. Un DVR incompleto espone anche a sanzioni, come spiegato nell’articolo sulle sanzioni per chi non ha il DVR.

Domande frequenti

Quando va aggiornata la valutazione del rischio chimico?

Ogni volta che ci sono cambiamenti significativi, come nuovi prodotti, processi o impianti, e quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.

Le schede di sicurezza bastano per valutare il rischio?

Sono il punto di partenza, ma non sostituiscono l’analisi di come la sostanza viene usata in azienda: quantità, tempi e modalità cambiano l’esposizione reale.

Quando sono necessarie le misurazioni in aria?

Quando la valutazione non permette di escludere il superamento dei valori limite o quando l’esposizione non è trascurabile. La scelta va motivata nel DVR.

Chi deve essere formato sul rischio chimico?

Tutti i lavoratori esposti, con contenuti specifici sulle sostanze utilizzate, sui rischi e sull’uso corretto di misure e DPI.

In sintesi

Una buona valutazione del rischio chimico parte dall’inventario reale di prodotti e lavorazioni, non da un modello standard. È anche lo strumento che permette di scegliere le misure davvero utili ed evitare spese inutili in DPI.

Dovete aggiornare la valutazione del rischio chimico o formare i lavoratori esposti? Scoprite la nostra consulenza in salute e sicurezza oppure contattateci.

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