Near miss: perché i “mancati infortuni” sono diventati un tema centrale
Un near miss, o mancato infortunio, è un evento avvenuto in occasione di lavoro che non ha provocato un danno fisico, ma che avrebbe potuto farlo. Una caduta evitata per pochi centimetri, un carico che si sgancia senza colpire nessuno, un’avaria o una manovra errata senza conseguenze sono segnali preziosi: indicano che nel sistema di prevenzione esiste una criticità che merita di essere individuata e corretta prima che si trasformi in un infortunio reale.
La gestione dei near miss non è quindi un esercizio burocratico. È uno degli strumenti più efficaci per passare da una sicurezza “reattiva”, che interviene dopo l’evento, a una sicurezza preventiva, capace di imparare anche dagli eventi senza danno.
Cosa prevede la Legge 198/2025
La Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, dedicato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 15 introduce una disciplina specifica sul tracciamento dei mancati infortuni. La disposizione riguarda le imprese con più di 15 dipendenti e prevede l’adozione, da parte del Ministero del Lavoro d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali, di linee guida per identificare, tracciare e analizzare i near miss.
La norma prevede inoltre un successivo decreto ministeriale per definire le modalità con cui le imprese interessate dovranno comunicare dati aggregati sugli eventi segnalati e sulle azioni correttive o preventive adottate. Lo scopo dichiarato è costruire un monitoraggio nazionale utile alla prevenzione e al supporto tecnico e formativo delle imprese, non una banca dati dei singoli episodi utilizzata automaticamente a fini sanzionatori.
Il punto delicato: obbligo previsto dalla legge e operatività concreta
È importante distinguere tra la previsione normativa e le modalità operative. L’art. 15 ha affidato a linee guida e a un decreto ministeriale la definizione pratica del sistema. Il termine indicato per le linee guida era di sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. 159/2025. Nel monitoraggio del primo trimestre 2026 il Ministero del Lavoro riferiva che erano già in corso riunioni con INAIL proprio in vista dell’adozione di tali atti.
Alla data di aggiornamento di questo articolo, nelle fonti istituzionali consultate non risulta un portale nazionale dedicato e pienamente operativo per l’invio telematico dei dati sui near miss, né una procedura generalizzata di trasmissione utilizzabile dalle imprese. Di conseguenza, non è corretto assimilare il near miss alla denuncia di infortunio INAIL: il Ministero stesso chiarisce che per i mancati infortuni non esiste un obbligo di denuncia analogo a quello previsto per gli infortuni sul lavoro.
| In sintesi: oggi non va “denunciato” ogni near miss a INAIL come se fosse un infortunio. La legge ha però tracciato una direzione precisa: le imprese con più di 15 dipendenti devono prepararsi a identificare, tracciare e analizzare gli eventi secondo le modalità che saranno definite dagli atti attuativi. |
Cosa conviene fare subito in azienda
L’assenza di un canale telematico nazionale non è un buon motivo per rimandare la gestione dei near miss. Anche prima della piena operatività degli atti attuativi, un sistema interno semplice e documentato consente di migliorare la prevenzione, dimostrare attenzione organizzativa e arrivare preparati ai futuri adempimenti.
- Definire cosa viene considerato near miss. Stabilire una definizione aziendale chiara e alcuni esempi concreti per evitare che lavoratori e preposti confondano mancati infortuni, guasti, non conformità e semplici osservazioni di sicurezza.
- Predisporre un canale di segnalazione semplice. Modulo cartaceo, QR code, app, e-mail dedicata o gestionale: lo strumento deve essere accessibile, rapido e comprensibile. L’obiettivo è far emergere i segnali deboli, non creare un ostacolo burocratico.
- Creare un registro dei near miss. Per ogni evento è utile annotare data e luogo, attività svolta, dinamica, potenziale conseguenza, fattori coinvolti, misure immediate e stato delle azioni correttive. Il registro può essere digitale, purché sia ordinato e facilmente consultabile.
- Analizzare le cause, non cercare il colpevole. L’analisi dovrebbe concentrarsi su fattori tecnici, organizzativi, procedurali, ambientali e umani. Fermarsi all’“errore dell’operatore” impedisce di individuare le condizioni che hanno reso possibile l’evento.
- Assegnare e chiudere le azioni correttive. Ogni misura dovrebbe avere un responsabile, una scadenza e una verifica di efficacia. Un registro pieno di segnalazioni non chiuse non produce prevenzione.
- Leggere i dati nel tempo. Ripetitività degli eventi, reparti coinvolti, tipologie di rischio, tempi di chiusura e cause ricorrenti sono indicatori utili per stabilire le priorità e orientare investimenti, formazione e controlli.
- Integrare il processo nel sistema di prevenzione. Quando un near miss evidenzia un rischio nuovo o una valutazione non più adeguata, occorre verificare se siano necessari aggiornamenti del DVR, di procedure, istruzioni operative, formazione, manutenzione o misure tecniche.
Chi deve essere coinvolto
Un sistema near miss funziona solo se non resta confinato all’RSPP. Il processo dovrebbe coinvolgere, in relazione all’organizzazione aziendale, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP, RLS, manutenzione, responsabili di reparto e lavoratori. Nei casi in cui emergano aspetti sanitari o fattori legati alla salute, può essere opportuno il contributo del medico competente nei limiti delle sue attribuzioni.
Il ruolo dei preposti è particolarmente importante: sono spesso i primi a conoscere le situazioni anomale e possono favorire una segnalazione tempestiva. Al tempo stesso, il sistema deve evitare che chi segnala percepisca il near miss come uno strumento disciplinare: senza fiducia, gli eventi restano sommersi e l’azienda perde informazioni essenziali.
Near miss e DVR: quando serve un aggiornamento?
Non ogni near miss comporta automaticamente la riscrittura del Documento di Valutazione dei Rischi. Tuttavia, il mancato infortunio può evidenziare che un pericolo non era stato considerato, che il livello di rischio è cambiato oppure che una misura di prevenzione non è sufficiente. In questi casi il datore di lavoro, con il supporto del servizio di prevenzione e protezione, deve valutare se siano necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure.
Questo è uno dei principali vantaggi di una gestione strutturata: il near miss diventa una fonte concreta per il miglioramento del DVR e non una semplice annotazione amministrativa.
Quali dati raccogliere nel registro dei near miss
Un modello essenziale può contenere:
- numero progressivo o codice dell’evento;
- data, ora, luogo/reparto e attività in corso;
- descrizione sintetica della dinamica, senza informazioni personali non necessarie;
- pericolo o fattore di rischio coinvolto;
- conseguenza potenziale e gravità plausibile;
- cause immediate e cause organizzative individuate;
- misure temporanee adottate nell’immediato;
- azioni correttive/preventive, responsabile e scadenza;
- data di chiusura e verifica dell’efficacia;
- eventuale collegamento a DVR, procedura, manutenzione o formazione da aggiornare.
Errori da evitare
- Attendere il portale nazionale prima di iniziare a raccogliere e analizzare gli eventi.
- Registrare solo gli eventi “spettacolari” e ignorare le anomalie ricorrenti a bassa gravità.
- Usare la segnalazione per individuare colpe individuali invece di cercare cause di sistema.
- Aprire azioni correttive senza responsabile, scadenza e verifica finale.
- Raccogliere dati personali o dettagli non necessari, aumentando inutilmente i rischi privacy.
- Considerare la gestione dei near miss separata da DVR, procedure, manutenzione, formazione e audit.
Perché partire adesso è un vantaggio
La Legge 198/2025 rende evidente una tendenza: la prevenzione sarà sempre più basata sulla capacità dell’impresa di intercettare i segnali prima dell’infortunio. Un’azienda che oggi dispone già di un processo di segnalazione, un registro, criteri di analisi e un sistema di chiusura delle azioni avrà meno difficoltà ad adeguarsi alle future specifiche ministeriali e, soprattutto, potrà utilizzare da subito i near miss per ridurre l’esposizione ai rischi.
FAQ sui near miss e sulla Legge 198/2025
Il near miss deve essere denunciato a INAIL?
No, non come un infortunio sul lavoro. Il Ministero chiarisce che non esiste un obbligo di denuncia INAIL analogo a quello previsto per gli infortuni. La Legge 198/2025 prevede invece una futura comunicazione di dati aggregati secondo modalità definite dal Ministero.
La disciplina riguarda tutte le aziende?
L’art. 15 richiama specificamente le imprese con più di 15 dipendenti per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi secondo le linee guida ministeriali.
Esiste già un portale nazionale per inviare i near miss?
Alla data di aggiornamento dell’articolo, nelle fonti istituzionali consultate non risulta un portale nazionale dedicato e pienamente operativo per tale adempimento.
Conviene comunque creare un registro interno?
Sì. È una buona pratica di prevenzione e consente di raccogliere informazioni utili su cause, azioni correttive e tendenze, preparando l’organizzazione alle modalità operative future.
Un near miss obbliga sempre ad aggiornare il DVR?
No. Va però valutato se l’evento evidenzi rischi nuovi, cambiamenti significativi o misure non adeguate; in tali casi può rendersi necessario aggiornare la valutazione e le relative misure di prevenzione.
Conclusioni
Il messaggio della Legge 198/2025 è chiaro: i mancati infortuni devono diventare informazioni utilizzabili per il miglioramento continuo della sicurezza. Finché il quadro attuativo e i canali di comunicazione non sono completamente operativi, l’approccio più solido è costruire un processo interno coerente, proporzionato e documentato, capace di raccogliere le segnalazioni, analizzare le cause e chiudere le azioni di miglioramento.
Casini Service può supportare le imprese nella definizione delle procedure per la gestione dei near miss, nell’integrazione con DVR e sistema di prevenzione, nell’attività RSPP e nella formazione di lavoratori, preposti e figure della sicurezza.



