Il 30 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 9740, fornendo le prime indicazioni sull’applicazione della Legge n. 203/2024, nota come “Collegato Lavoro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.
Principali disposizioni della Legge n. 203/2024:
- Modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro):
- Articolo 14-bis: Introduce l’obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare annualmente, entro il 30 aprile, una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando interventi e programmi legislativi previsti per l’anno in corso.
- Articolo 41: Ridefinisce la competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nell’esame dei ricorsi contro i giudizi espressi dal medico competente in materia di sorveglianza sanitaria.
- Articolo 65: Permette l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve comunicare l’uso di tali locali all’INL, allegando documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti.
- Abrogazioni: Elimina obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008.
- Sospensione della prestazione di cassa integrazione (Articolo 6):
- Disciplina la possibilità per i lavoratori in cassa integrazione di sospendere temporaneamente il trattamento per svolgere attività lavorative, con l’obiettivo di favorire la continuità occupazionale.
- Modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro (Articolo 10):
- Introduce cambiamenti significativi nella disciplina della somministrazione di lavoro, adeguando la normativa alle esigenze attuali del mercato del lavoro.
- Attività stagionali (Articolo 11):
- Fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, chiarendo la disciplina relativa alle attività stagionali.
- Durata del periodo di prova (Articolo 13):
- Stabilisce nuove disposizioni sulla durata del periodo di prova nei contratti di lavoro, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai lavoratori.
- Lavoro agile (Articolo 14):
- Fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, precedentemente non specificato, al fine di garantire una gestione più efficiente di questa modalità lavorativa.
- Regime forfettario e contratti misti (Articolo 17):
- Disciplina l’applicazione del regime forfettario nel caso di contratti misti, fornendo chiarimenti sulle condizioni e modalità di applicazione.
- Apprendistato duale (Articolo 18):
- Introduce l’unico contratto di apprendistato duale, unificando le precedenti tipologie e semplificando la normativa in materia.
- Risoluzione del rapporto di lavoro (Articolo 19):
- Stabilisce nuove norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, con particolare attenzione alle procedure di conciliazione e alle tutele per i lavoratori.
- Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (Articolo 20):
- Prevede la possibilità di svolgere i procedimenti di conciliazione in modalità telematica, mediante collegamenti audiovisivi, al fine di semplificare e velocizzare le procedure.
L’INL sottolinea l’importanza per i datori di lavoro e gli operatori del settore di adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni, al fine di garantire la conformità alle normative vigenti e assicurare condizioni di lavoro sicure e regolari.
Per una disamina dettagliata delle modifiche introdotte dalla Legge n. 203/2024, si rimanda al testo integrale della Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024, disponibile sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.