La Direttiva Macchine trasmette precise disposizioni per la redazione di manuali di istruzioni; il loro rispetto è indispensabile per poter immettere il macchinario nel mercato della Comunità Europea.
In questo articolo vengono illustrate le indicazioni contenute nei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (Allegato I), come compaiono nel testo consolidato 2016 della Direttiva Macchine.
Introduzione alla Direttiva Macchine 2016
La Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), altrimenti nota come Direttiva Macchine, definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato.
Agli Stati Membri viene affidato il compito di adottare:
tutti i provvedimenti utili per garantire che le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della presente direttiva e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Negli anni successivi la normativa è stata modificata e rettificata: in questo articolo viene presa come fonte il testo consolidato 2016 della Direttiva Macchine.
Applicazione della Direttiva Macchine
Nell’articolo 2 vengono elencati i prodotti a cui si applica la Direttiva Macchine 2016:
a) Macchine
b) Attrezzature intercambiabili
c) Componenti di sicurezza
d) Accessori di sollevamento
e) Catene, funi e cinghie
f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g) Quasi-macchine
Definizione di macchina
La Direttiva identifica con macchina qualsiasi:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
- insieme di cui al primo trattino [punto, ndr. ], al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- insieme di cui al primo e al secondo trattino [punto, ndr. ], pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino [punto, ndr. ], o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.