Green pass e formazione: tutto quello che c’è da sapere

Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” e meglio conosciuto come “Decreto Green Pass”, ha introdotto alcune disposizioni relativamente alla gestione e allo svolgimento delle attività economiche.

Come già accaduto in passato con alcuni provvedimenti, l’attuale normativa non dice niente di specifico relativamente a soggetti che erogano formazione privata. In attesa dunque di avere delucidazioni dai Ministeri competenti al momento ci basiamo unicamente su questo Decreto-Legge.

L’articolo 1 ha prorogato il così detto “stato di emergenza” fino al 31 dicembre 2021:

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

E questo significa che, fino a tale data la formazione a distanza sarà equiparata in tutto e per tutto a quella in presenza.

L’articolo 3 è certamente il principale di tutto il Decreto-Legge poiché, al suo comma 1, ci dà informazioni precise sulla così detta certificazione verde e sul suo obbligo. È obbligatorio possedere il Green Pass per accedere (tra le altre cose) a:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.

Alla luce di questo possiamo fare alcune considerazioni:

1) Tutti i soggetti (a prescindere dalla loro natura giuridica) che si appoggiano oppure operano all’interno di centri sociali, sportivi, palestre, centri benessere, etc. per erogare la formazione, se l’attività è svolta al chiuso, hanno sempre l’obbligo di richiedere il green pass.

2) Solo i soggetti la cui natura giuridica è quella di associazione (associazioni senza fine di lucro, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, associazioni sportivo-dilettantistiche, associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc.), se l’attività è svolta al chiuso, hanno sempre l’obbligo di richiedere il green pass.

3) Tutti i soggetti (a prescindere dalla loro natura giuridica) che intendono organizzare un convegno o un congresso, se l’attività è svolta al chiuso, hanno sempre l’obbligo di richiedere il green pass.

4) I soggetti la cui natura giuridica è diversa da quella di associazione (srl, ditte individuali, sas, cooperative, etc.), se erogano la formazione nei propri locali, anche se l’attività è svolta al chiuso, non hanno l’obbligo di richiedere il green pass.

Ne approfittiamo per alcune altre informazioni:

Esclusioni: non sono tenuti ad esibire la certificazione coloro che ne sono esclusi in virtù di un apposito certificato medico (che va esibito).

Controllo: il controllo della certificazione è sotto la responsabilità del titolare (=rappresentante legale) o al gestore del servizio, come specificato all’articolo 3, comma 4:

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

Modifiche alla documentazione presente nella struttura: per coloro che hanno l’obbligo di verifica della certificazione verde, ricordiamo che questo Decreto-Legge implica la modifica dei protocolli anti contagio (in relazione alle modalità di accesso alla struttura) nonché la modifica della informativa al trattamento dei dati personali.

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