Nuovo Decreto Ministeriale formazione antincendio – D.M. 01/09/2021

Il nuovo Decreto Ministeriale in materia di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (), intitolato: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello speci co servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, entrerà in vigore nell’ottobre 2022.
Il nuovo Decreto si compone di 8 articoli e 5 allegati così suddivisi:
ARTICOLI:
– Art. 1: Campo di applicazione
– Art. 2: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
– Art. 3: Informazione e formazione dei lavoratori
– Art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio
– Art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
– Art. 6: Requisiti dei docenti
– Art. 7: Disposizioni transitorie e nali
– Art. 8: Entrata in vigore
ALLEGATI:
– ALLEGATO I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
– ALLEGATO II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA
– ALLEGATO III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
– ALLEGATO IV – IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
– ALLEGATO V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

Analizzando i contenuti salienti, si può dire che:
L’Art. 2 al comma 2 riporta i casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza, ovvero:
• Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• Nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• Nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Nello stesso articolo al comma 3 viene indicata la necessità di riportare nel piano di emergenza i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze o del DDL nei casi di cui all’Art. 34 del D.Lgs. 81/08.
Nei luoghi di lavoro nei quali non è obbligatoria la redazione del piano di emergenza, al comma 4 dell’Art. 2 si speci ca la necessità di adottare comunque misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono seguire quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Alcune delle principali novità del presente decreto, che vanno a modi care quanto previsto nel D.M. 10/03/1998, All. IX, 9.5, b sono riportate all’Art. 5 e più precisamente nell’Allegato III. Nello speci co al punto 3.1.2.5 vengono indicati i contenuti minimi dei corsi di formazione antincendio e la relativa durata che, in base al livello di rischio (I, II o III) è la seguente:

ATTIVITÀ’ DI LIVELLO I (corso di tipo 1-FOR): 4 ore di formazione, 2 delle quali dedicate all’esercitazione pratica;
ATTIVITÀ’ DI LIVELLO II (corso di tipo 2-FOR): 8 ore di cui 5 di modulo teorico e 3 di esercitazione pratica;
ATTIVITÀ’ DI LIVELLO III (corso di tipo 3-FOR): 16 ore di cui 12 di teoria e 4 di pratica.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, invece, le indicazioni sono le seguenti:

ATTIVITÀ’ DI LIVELLO I: 2 ore di aggiornamento costituto solo da esercitazioni pratiche
ATTIVITÀ DI LIVELLO II: 5 ore di formazione, di cui 2 teoriche in aula e 3 di esercitazioni pratiche
ATTIVITÀ’ DI LIVELLO III: 8 ore di formazione, di cui 5 teoriche in aula e 3 di esercitazioni pratiche

Un’altra importante novità, riportata sempre nell’Allegato III del decreto, viene citata al punto 3.1.2.1. e riguarda la possibilità di svolgere l’attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, in modalità a distanza (FAD).
Ma i cambiamenti circa la formazione degli addetti antincendio non riguardano solo la durata e le modalità, ma fanno riferimento anche ai tempi di aggiornamento, come enunciato al comma 5 nell’ Art. 5 che cita:
“Gli addetti al servizio antincendio frequentano speci ci corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III”.
Pertanto, l’aggiornamento della formazione non sarà più triennale, bensì quinquennale.
È importante ricordare anche l’Art. 6 dove vengono speci cati i requisiti dei docenti e viene fatta una distinzione in base alla tipologia di corso erogato (completo, solo teorico o solo pratico).
Nello speci co, tra i requisiti essenziali per i corsi completi (parte teorica + pratica) e per quelli di sola parte teorica vi è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per i docenti di sola parte pratica questo requisito non è richiesto.
Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo introduce un’importante novità in merito all’aggiornamento della formazione che, in questo caso, coinvolge i docenti. Infatti, come per i lavoratori che ricoprono il ruolo di addetti antincendio, anche i docenti devono sottoporsi ad aggiornamento quinquennale, in questo caso però secondo quanto previsto nell’Allegato V.
L’aggiornamento dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici deve avere durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica. Tale durata si riduce a 12 ore per i docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici e a 8 ore (di cui 4 di pratica) per quelli abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici.
Tale aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può avvenire anche in modalità FAD (formazione a distanza). In questo allegato vengono speci cati modi e tempi di formazione dei docenti dei corsi antincendio.
Tra queste ricordiamo che, il corso per docenti di tipo A, deve avere una durata minima di 60 ore, di cui 16 di formazione pratica ed è articolato in 10 moduli, non modi cabili per numero ed argomenti, indicati sempre nell’allegato V.
Inoltre, il corso si ritiene completato con il superamento dell’esame nale che abilita all’erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell’allegato III.
È comunque possibile acquisire anche abilitazioni parziali, per l’erogazione dei soli moduli teorici o di quelli pratici.
L’Art. 7 indica che i corsi di cui all’Art. 5 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, l’obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio decorre dalla data della formazione o dell’ultimo aggiornamento svolto. Nei casi in cui la formazione o l’ultimo aggiornamento sia stato erogato da più di 5 anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta U ciale della Repubblica italiana, quindi ad ottobre 2022.

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