Una delle domande più frequenti che i datori di lavoro ci rivolgono è: “Quanto tempo ho per formare un lavoratore una volta assunto?”
Dietro questa domanda si nascondono molteplici dubbi:
- È obbligatorio formarlo subito?
- E se frequenta il corso e poi si dimette?
- Cosa succede se non va bene e lo devo licenziare? Ho perso soldi?
- Posso aspettare che termini il periodo di prova?
La risposta corretta è che la formazione deve iniziare 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐭𝐨. Ma… non ci sono forse 60 giorni di tempo?
Attenzione!
I 60 giorni a cui si fa spesso riferimento derivano da un’interpretazione semplificata della normativa, che rischia di essere fuorviante.
Facciamo chiarezza.
L’art. 37 del Dlgs 81/2008 stabilisce che: 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire: a) all’inizio del rapporto di lavoro o dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro); b) in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni; c) con l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
L’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2021 precisa ulteriormente l’obbligo di formazione:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all’assunzione. In quest’ultimo caso, ove non risulti possibile completare il corso prima che il lavoratore inizi la propria attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione.”
Quindi, la formazione per i neoassunti deve avvenire prioritariamente prima dell’assunzione o, se ciò non è possibile, contestualmente. Deve comunque essere completata prima che il lavoratore svolga le sue mansioni.
I 𝟔𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 riportati nell’Accordo non sono un margine entro cui il datore può iniziare la formazione, ma un limite massimo entro cui la formazione deve essere completata.