Con il decreto del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, i Comuni hanno ricevuto circa 1,38 miliardi di euro per il triennio 2026-2028. Le risorse finanziano interventi su territorio, strade ed edifici pubblici. Nei prossimi mesi si apriranno quindi molti cantieri e, con essi, gli obblighi di sicurezza che ricadono sull’ente come committente e sulle imprese che eseguono i lavori.
Cosa finanziano i contributi
I contributi, previsti dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 145/2018, riguardano tre tipi di opere:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con priorità per le scuole.
Entro quando vanno affidati i lavori
I termini partono dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, il 15 maggio 2026, e cambiano in base all’importo dell’opera:
| Importo dell’opera | Termine per l’affidamento | Scadenza indicativa |
| Fino a 100.000 € | 9 mesi | metà febbraio 2027 |
| Da 100.001 a 750.000 € | 13 mesi | metà giugno 2027 |
| Da 750.001 a 2.500.000 € | 18 mesi | metà novembre 2027 |
| Da 2.500.001 a 5.000.000 € | 23 mesi | metà aprile 2028 |
Una volta aggiudicati, i lavori vanno conclusi entro 24 mesi.
Il Comune come committente: gli obblighi di sicurezza
Nei lavori pubblici l’ente è committente ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Direttamente o tramite il responsabile dei lavori deve, tra l’altro:
- nominare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
- far redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d’asta;
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici;
- trasmettere la notifica preliminare agli enti competenti nei casi previsti dall’art. 99.
Cosa serve alle imprese esecutrici
Per lavorare in questi cantieri le imprese devono avere in ordine il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e la formazione dei lavoratori: generale e specifica, preposti, addetti all’uso delle attrezzature. Salvo le esclusioni previste dalla legge, serve anche la patente a crediti introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. Le opere su strade, ponti e versanti comportano spesso rischi particolari: lavori in quota, scavi, cantieri stradali con traffico aperto, uso di macchine movimento terra. I percorsi formativi per queste figure sono raccolti nella pagina dei corsi sulla sicurezza sul lavoro.
Errori da evitare
- Nominare il coordinatore quando la progettazione è già conclusa.
- Preparare PSC generici, non adattati a viabilità, interferenze e stagionalità del sito.
- Controllare solo sulla carta i documenti delle imprese, senza verificare la formazione effettiva del personale.
- Comprimere i tempi di esecuzione per rispettare le scadenze del finanziamento, a scapito della sicurezza.
Domande frequenti
I Comuni possono perdere il contributo?
Sì. Il mancato affidamento dei lavori entro i termini può comportare la revoca del contributo, come previsto dalla Legge 145/2018.
Serve sempre il coordinatore per la sicurezza?
È obbligatorio quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche in momenti diversi.
Chi controlla la formazione dei lavoratori in cantiere?
Il committente, o il responsabile dei lavori, verifica l’idoneità delle imprese. Il coordinatore per l’esecuzione controlla che PSC e POS vengano applicati.
In sintesi
Le scadenze di affidamento porteranno molti cantieri pubblici nel corso del 2027. Organizzare per tempo coordinamento, documenti e formazione evita ritardi e rischi per enti e imprese.
Siete un ente o un’impresa coinvolta in questi lavori? Con la nostra consulenza in salute e sicurezza vi affianchiamo su documenti di cantiere e formazione del personale. Contattateci.



