La Circolare INL del 18 marzo 2025, nota n. 2668, interviene su due aspetti molto rilevanti per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: l’applicazione delle sanzioni per violazioni dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e i criteri di utilizzo delle macchine antecedenti al 21 settembre 1996, cioè non necessariamente soggette a marcatura CE.
Si tratta di un chiarimento molto importante perché incide sia sul piano ispettivo e sanzionatorio, sia su quello documentale e organizzativo. Per le aziende, infatti, non è sufficiente avere attrezzature funzionanti: occorre dimostrare che i luoghi di lavoro e i macchinari siano sicuri, conformi e correttamente gestiti.
Cosa chiarisce la Circolare INL del 18 marzo 2025
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative su due temi centrali:
- quando più violazioni dell’Allegato IV devono essere considerate come una sola violazione;
- quali obblighi gravano sul datore di lavoro per le macchine ante 1996 prive di marcatura CE o di manuale originale.
L’obiettivo è rendere omogenea l’attività di vigilanza e ridurre i dubbi applicativi in sede ispettiva e consulenziale.
Sanzioni Allegato IV: quando si applica una violazione unica
L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti previsti dall’art. 63 e dall’Allegato IV. Le relative sanzioni sono disciplinate dall’art. 68.
La circolare chiarisce che, quando vengono violati più precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea di requisiti di sicurezza, si configura una violazione unica.
H3: Cosa si intende per categoria omogenea
Per categoria omogenea si intende un insieme di requisiti che appartengono allo stesso ambito di tutela. In altre parole, se più carenze riguardano lo stesso gruppo di requisiti dell’Allegato IV, non si sommano come illeciti distinti, ma vengono ricondotte a una sola violazione.
Cosa deve indicare l’organo di vigilanza
Anche se la violazione è unica, il verbale ispettivo deve riportare in modo preciso tutti i singoli precetti risultati non rispettati. Quindi l’unicità riguarda il profilo sanzionatorio, non l’analiticità della contestazione.
Quando le violazioni dell’Allegato IV comportano sanzioni distinte
La situazione cambia quando le inosservanze riguardano categorie diverse dell’Allegato IV. In questo caso, non si applica il criterio della violazione unica.
Quando scatta il cumulo delle sanzioni
Se i precetti violati appartengono a gruppi differenti di requisiti, ciascuna violazione mantiene autonomia e può essere contestata separatamente.
Esempio pratico di sanzioni separate
Se in un luogo di lavoro vengono rilevate carenze relative alla stabilità dei locali e, contemporaneamente, criticità riferite a un altro gruppo di requisiti strutturali o funzionali, l’azienda potrebbe essere destinataria di più illeciti distinti.
Questo chiarimento è particolarmente utile per comprendere il reale rischio sanzionatorio e per pianificare correttamente gli interventi di adeguamento.
Macchine ante 21 settembre 1996: quali obblighi deve rispettare il datore di lavoro
La seconda parte della circolare si concentra sulle macchine costruite o immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, cioè precedenti all’obbligo generalizzato di marcatura CE derivante dalla disciplina sulle macchine.
L’INL chiarisce che tali macchine possono essere utilizzate, ma solo se rispettano i requisiti di sicurezza previsti dall’art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e dall’Allegato V.
Una macchina senza marcatura CE è sempre irregolare?
No. La mancanza di marcatura CE non rende automaticamente la macchina fuori norma, se si tratta di un’attrezzatura antecedente al 21 settembre 1996.
Qual è il vero obbligo per l’azienda
Il vero obbligo è verificare che la macchina sia sicura, che presenti i requisiti minimi applicabili e che il suo utilizzo sia stato valutato correttamente nel contesto lavorativo reale.
Valutazione dei rischi e DVR per le macchine ante 1996
La circolare ribadisce che la gestione delle attrezzature ante direttiva deve rientrare pienamente nel processo di valutazione dei rischi.
Perché il DVR è fondamentale
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere la valutazione dei pericoli derivanti dall’uso della macchina, le misure di prevenzione adottate, le limitazioni operative e le eventuali azioni di adeguamento.
Cosa non basta dimostrare in sede ispettiva
Non basta affermare che la macchina è in uso da anni o che non ha mai causato incidenti. Occorre documentare in modo tecnico e organizzato che l’attrezzatura è stata esaminata, che i rischi sono stati individuati e che le misure adottate sono coerenti con i requisiti dell’Allegato V.
Serve una certificazione tecnica per le macchine ante 1996?
Uno dei punti più importanti della circolare riguarda la necessità di una relazione o attestazione tecnica esterna.
L’INL chiarisce che non esiste un obbligo generalizzato di certificazione da parte di un tecnico abilitato per le macchine ante 1996.
La certificazione è obbligatoria?
No. La sua assenza non basta, da sola, a dimostrare la non conformità dell’attrezzatura.
Quando può essere comunque utile
Il supporto di un tecnico qualificato può risultare molto utile nei casi più complessi, in presenza di macchine modificate, molto datate, prive di documentazione tecnica o caratterizzate da rischi significativi.
In ogni caso, la responsabilità della sicurezza resta in capo al datore di lavoro.
Manuale d’uso assente: cosa fare per macchine vecchie o non CE
Molte aziende utilizzano macchinari per i quali non è disponibile il manuale originale di uso e manutenzione. La circolare chiarisce che, per le macchine precedenti alla disciplina CE, il costruttore non era necessariamente soggetto agli stessi obblighi documentali previsti oggi.
È obbligatorio ricostruire il manuale completo?
No. Non è imposto redigere un manuale identico a quello previsto per le macchine marcate CE.
Cosa deve predisporre il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve comunque mettere a disposizione dei lavoratori istruzioni operative, procedure di sicurezza o schede tecniche che riportino in modo chiaro:
- modalità corrette di utilizzo;
- divieti e limitazioni;
- cautele operative;
- misure di protezione presenti;
- controlli e manutenzioni essenziali;
- comportamenti da adottare in caso di guasto o anomalia.
Cosa devono fare concretamente le aziende
Alla luce della Circolare INL del 18 marzo 2025, le aziende dovrebbero verificare con attenzione la propria situazione documentale e tecnica.
Le attività da svolgere
È opportuno:
- censire le attrezzature antecedenti al 21 settembre 1996;
- verificarne la conformità ai requisiti dell’Allegato V;
- aggiornare il DVR con la valutazione del rischio specifico;
- predisporre procedure e istruzioni operative;
- programmare manutenzioni, controlli e adeguamenti;
- formare e addestrare correttamente i lavoratori addetti.
Perché la documentazione interna è decisiva
In sede ispettiva, la capacità dell’azienda di dimostrare una gestione corretta della sicurezza dipende in larga misura dalla qualità della documentazione disponibile: DVR, schede macchina, istruzioni di lavoro, registri di manutenzione, verbali di formazione e controlli periodici.
Impatti per datori di lavoro, consulenti e RSPP
La circolare rappresenta un riferimento operativo molto utile per tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale.
Per i datori di lavoro
Consente di comprendere meglio il perimetro degli obblighi e il possibile impatto sanzionatorio in caso di violazioni dei requisiti dei luoghi di lavoro o di uso improprio di attrezzature datate.
Per consulenti e RSPP
Offre indicazioni utili per la revisione del DVR, per la verifica documentale dei macchinari e per la predisposizione di procedure, istruzioni e misure di adeguamento tecnicamente coerenti.
Conclusioni
La Circolare INL del 18 marzo 2025 fornisce chiarimenti molto importanti per la corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
In sintesi:
- più violazioni appartenenti alla stessa categoria omogenea dell’Allegato IV costituiscono una sola violazione;
- violazioni appartenenti a categorie differenti possono generare sanzioni distinte;
- le macchine ante 21 settembre 1996 possono essere utilizzate solo se conformi ai requisiti di sicurezza dell’Allegato V;
- non esiste un obbligo generale di certificazione tecnica esterna;
- in assenza del manuale originale, il datore di lavoro deve predisporre procedure e istruzioni operative adeguate.
Per le aziende, il punto centrale resta sempre lo stesso: dimostrare in modo concreto, documentato e verificabile che luoghi di lavoro e attrezzature siano sicuri e correttamente gestiti.
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Una gestione incompleta delle attrezzature di lavoro o una lettura errata delle violazioni dell’Allegato IV può esporre l’azienda a rischi sanzionatori e organizzativi molto rilevanti.
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- verifica documentale e tecnica delle attrezzature di lavoro;
- redazione e aggiornamento del DVR;
- predisposizione di procedure e istruzioni operative;
- valutazione della conformità di macchine ante 1996;
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