La redazione di un piano di emergenza è un obbligo fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, noto come Decreto GSA. Questo decreto definisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio sia in condizioni ordinarie che in situazioni di emergenza.
Obbligatorietà del Piano di Emergenza secondo il Decreto GSA
Il Decreto GSA prevede l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori: Questo si riferisce ai luoghi in cui sono effettivamente presenti almeno 10 lavoratori. Pertanto, un’azienda con più di 10 dipendenti, ma con meno di 10 presenti contemporaneamente sul posto di lavoro, potrebbe non essere soggetta a questo obbligo.
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone: In questo caso, il numero totale di persone presenti, inclusi lavoratori e visitatori, supera le 50 unità. Esempi includono uffici pubblici o strutture commerciali.
- Luoghi di lavoro soggetti ai controlli di prevenzione incendi: Questo riguarda le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011, che sono soggette a specifici controlli di prevenzione incendi.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuna delle categorie sopra menzionate, il datore di lavoro è comunque tenuto a riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Contenuti del Piano di Emergenza
Il piano di emergenza deve essere composto da due elementi principali:
- Documento per la gestione dell’emergenza: Questo documento deve includere:
- Azioni da intraprendere in caso di incendio.
- Procedure per l’evacuazione.
- Disposizioni per la chiamata dei Vigili del Fuoco e informazioni da fornire al loro arrivo.
- Misure specifiche per assistere persone con esigenze speciali.
Inoltre, devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, come previsto dall’articolo 2 del Decreto GSA.
- Planimetrie di emergenza: Le planimetrie devono rappresentare:
- Il layout del luogo di lavoro, con indicazione delle vie di esodo e delle compartimentazioni.
- L’ubicazione dei dispositivi antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione.
- La posizione dei pulsanti di sgancio elettrico e delle valvole di intercettazione.
- L’ubicazione di locali a rischio specifico (es. centrale termica, archivi, ecc.).
- La posizione della cassetta di primo soccorso.
- Eventuali ascensori antincendio, se presenti.
Le planimetrie devono essere chiare, di facile lettura e orientate in modo coerente con la posizione dell’osservatore, indicando il punto in cui ci si trova (“You are here”). La norma UNI ISO 23601:2024 stabilisce i principi di progettazione delle planimetrie per l’emergenza, fornendo linee guida dettagliate sulla loro realizzazione.
Conclusioni
La predisposizione di un piano di emergenza dettagliato e conforme alle normative vigenti è essenziale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. È responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che tutte le misure necessarie siano adottate e che il personale sia adeguatamente informato e formato sulle procedure da seguire in caso di emergenza.