NUOVI REQUISITI DOCENTI CORSI ANTINCENDIO: CHIARIMENTI DEI VVF

Con la pubblicazione della Circolare DCPREV. 15472 del 19 ottobre 2021, il Corpo Nazionale dei VVF fornisce chiarimenti in merito al recente D.M. 2 settembre 2021 (il cosiddetto impropriamente “nuovo D.M. 10/3/98”), ossia il Decreto che definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico Servizio di Prevenzione e Protezione Antincendio, ai sensi dell’art. 45 comma 3 letto a) e punto 4 lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.

QUALI NOVITA’ INTRODUCE IL NUOVO D.M. 2/9/21?
Ricordiamo che dalla data di entrata in vigore, cioè dal 4/10/22, il nuovo D.M. 2/9/21 abrogherà, sostituendoli, i seguenti articoli del “vecchio” D.M. 10/3/98:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
  • l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
  • l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”
  • l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

Tra le novità di maggior rilievo vanno sottolineate:

  • la definizione di precisi requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio
  • la definizione di una periodicità per l’aggiornamento degli addetti antincendio.

Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dai VVF sul nuovo D.M. 2/9/21.

QUALI SONO I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO?

La Circolare DCPREV 15472 dei VVF chiarisce alcuni dubbi sui nuovi requisiti che dovranno possedere i docenti dei corsi antincendio, all’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021.

Ricordiamo innanzitutto che l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 specifica e distingue i requisiti:

  • dei docenti dei corsi antincendio sia della parte teorica che della pratica (al comma 2),
  • dei docenti della parte teorica (al comma 3) dei corsi antincendio
  • infine dei docenti della parte pratica (al comma 5) dei corsi antincendio.

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15472 del 19/10/21 chiarisce che il criterio delle 400 ore/anno negli ultimi 5 anni alla data di entra in vigore del Decreto consentono di qualificare il docente solo per la parte teorica.

Ricordiamo che il formatore/docente dei corsi antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

Per svolgere sia la parte teorica, sia la parte pratica dei corsi di formazione per addetti antincendio, il docente formatore antincendio dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ossia dal 5/10/22
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Per svolgere i corsi di formazione solo relativamente alla parte teorica, il docente formatore antincendio dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
  • possedere una documentata esperienza come formatori della parte teorica dei corsi per addetti antincendio di almeno cinque anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.

Per svolgere i corsi di formazione solo relativamente alla parte pratica, il docente formatore antincendio dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

ANCHE I DOCENTI IN MATERIA ANTINCENDIO DEVONO AGGIORNARSI?

La Circolare dei VVF specifica quanto già indicato nel Decreto 2/9/21, ossia che i Docenti Qualificati per svolgere formazione nei corsi per addetti antincendio dovranno svolgere periodicamente dei percorsi formativi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, nell’arco dei cinque anni.

Anche i soggetti già qualificati all’entrata in vigore del D.M. 2/9/21 dovranno aggiornarsi con le stesse periodicità.

QUANDO È NECESSARIO PREDISPORRE UN PIANO DI EMERGENZA?

La Circolare specifica che come indicato dall’art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, in cui è specificato che l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza sussiste per:

  • I luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori
  • I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente da numero dei lavoratori
  • I luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.

Nella Circolare i VVF precisano che il nuovo D.M. 2 settembre 2021 introduce come criterio per determinare l’obbligo di predisporre il piano di emergenze, non solo il numero di lavoratori ma anche il numero degli occupanti.

QUALE FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEVONO SVOLGERE GLI ADDETTI ANTINCENDIO?

Il D.M. 2 settembre 2021, in conformità con il D.lgs. 81/2008, dà indicazioni in merito alla designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli Addetti Antincendio, con specifico riferimento agli artt. 4 e 5 del D.M. 2 settembre 2021.

La formazione di tali addetti deve svolgersi secondo il livello di rischio, riportato al terzo allegato che indica i contenuti e la durata della formazione nonché dell’aggiornamento.

La principale novità che scatterà dal 4/10/22 riguarderà infatti la periodicità della formazione, che in modo analogo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, individua una periodicità quinquennale per il mantenimento delle conoscenze e competenze degli Addetti Antincendio.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

La Circolare richiama l’attenzione sullo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento in modalità FAD, specificando che esclusivamente per quanto riguarda la formazione di carattere teorico, questa può essere svolta in modalità FAD (Formazione a distanza) di tipo sincrono, ossia la videoconferenza.

QUALI SONO I LIVELLI DI RISCHIO INDICATI DAL D.M. 2 SETTEMBRE 2021

La formazione degli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio è classificata secondo tre livelli di rischio:

  • Livello 1: ex rischio basso ai sensi del D.M. 10/3/98 – Formazione di Base della durata di 4 ore e di Aggiornamento di 2 ore
  • Livello 2: ex rischio medio ai sensi del D.M. 10/3/98 – Formazione di Base della durata di 8 ore e di Aggiornamento di 5 ore
  • Livello 3: ex rischio elevato ai sensi del D.M. 10/3/98 – Formazione di Base della durata di 16 ore e di Aggiornamento di 8 ore.

Il D.M. 2 settembre 2021 riporta le indicazioni specifiche relative ai Livelli di Rischio 1, 2 e 3 all’allegato III

PER APPROFONDIRE…

Riportiamo in allegato il testo integrale della Circolare n. 15472 della Direzione Centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Circolare_16_ottobre_2021

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