La Cassazione Penale, Sez. IV, con la sentenza n. 31657 del 2 agosto 2024, ha riaffermato un principio giuridico cruciale: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) non ha l’obbligo di verificare che il datore di lavoro adotti le misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il Caso di Riferimento
Nel caso in esame, la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro e di un preposto per un infortunio mortale avvenuto nel 2015 in una cava di marmo in Toscana, esonerando l’RSPP da responsabilità. Gli operai stavano cercando di staccare una grande “bancata” di marmo, ma l’esplosivo non era stato efficace. La vittima si è avvicinata a una fessura che si era ampliata, e il blocco di marmo su cui si trovava è caduto, causando l’incidente.
È stato accertato che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, nonostante fosse obbligatoria secondo le disposizioni di sicurezza della cava.
La Decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro, mentre ha annullato con rinvio la condanna dell’RSPP, sottolineando che il ruolo di quest’ultimo è quello di consulente senza poteri decisionali o gestionali. L’RSPP collabora con il datore di lavoro per identificare i rischi e fornire indicazioni tecniche, ma non ha l’obbligo di controllare l’attuazione delle misure di sicurezza.
La Corte ha precisato che l’RSPP deve elaborare sistemi di controllo nel DVR, ma non è responsabile per eventuali eventi lesivi a meno che non ometta di elaborare misure preventive. In questo caso, non sono state sollevate critiche nei confronti dell’RSPP riguardo al contenuto del documento di sicurezza. Inoltre, non vi era obbligo di presenza dell’RSPP sul luogo di lavoro.
Conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza di chiarire i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. L’RSPP ha un compito consultivo e non di vigilanza, il che implica che il datore di lavoro rimane il principale responsabile della messa in atto delle misure di sicurezza previste.