Smart working 2026: nuovi obblighi e sanzioni dal 7 aprile

Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026. La novità più importante per aziende, consulenti e uffici HR riguarda la salute e sicurezza nel lavoro agile, con un rafforzamento degli obblighi e un collegamento diretto alle sanzioni del Testo unico sicurezza.

Cosa cambia davvero nello smart working dal 7 aprile 2026

La nuova disciplina inserisce nel D.Lgs. 81/2008 il comma 7-bis dell’articolo 3. La norma stabilisce che, quando la prestazione in smart working viene resa in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità si considerano assolti mediante la consegna al lavoratore e al RLS di una informativa scritta almeno annuale, con indicazione dei rischi generali e specifici legati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. La disposizione richiama in modo espresso anche i profili collegati all’uso dei videoterminali.

La legge precisa inoltre che resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per i rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.

Obbligo nuovo o obbligo rafforzato?

È corretto parlare di obbligo rafforzato più che di obbligo del tutto nuovo. L’informativa annuale sui rischi nel lavoro agile era già prevista dall’articolo 22 della Legge 81/2017; la vera novità del 2026 è che questo adempimento viene ora inserito in modo espresso nel perimetro sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.

Quali sono le sanzioni dal 7 aprile 2026

Con la modifica dell’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, la violazione dell’obbligo informativo previsto per il lavoro agile è punita con arresto da due a quattro mesi oppure con ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro per datore di lavoro e dirigente. È questo il vero salto di qualità della riforma: l’informativa annuale non è più solo un adempimento formale, ma un obbligo con una sanzione specifica e rilevante.

Restano in vigore anche gli obblighi di comunicazione telematica

Oltre ai profili di sicurezza, restano pienamente operativi gli adempimenti amministrativi già previsti per il lavoro agile. Il Ministero del Lavoro ricorda che il datore deve comunicare telematicamente i nominativi dei lavoratori in smart working e la data di inizio e cessazione della prestazione. Non è più necessario allegare l’accordo individuale, ma l’accordo deve comunque essere conservato per 5 anni ai fini della prova e della regolarità amministrativa.

Per i datori di lavoro privati, la comunicazione di avvio o proroga dello smart working deve essere inviata entro 5 giorni. Per i datori pubblici e le agenzie di somministrazione, il termine è invece il giorno 20 del mese successivo. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste, il Ministero richiama la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003.

Cosa devono fare subito le aziende

Per essere in regola, oggi le aziende dovrebbero verificare almeno cinque punti. Primo: predisporre o aggiornare l’accordo individuale di smart working. Secondo: assicurarsi che la comunicazione telematica venga trasmessa nei termini corretti. Terzo: redigere un’informativa annuale sui rischi specifica per il lavoro agile, con contenuti coerenti con mansioni, strumenti utilizzati e modalità operative. Quarto: tracciare formalmente la consegna al lavoratore e al RLS. Quinto: aggiornare procedure interne, modulistica HR e documentazione di salute e sicurezza in modo coerente con il nuovo quadro normativo. Le basi normative di questi adempimenti risultano dalla disciplina generale sul lavoro agile e dalla modifica introdotta dalla Legge 34/2026.

Perché questa novità è importante

Il punto centrale è che dal 7 aprile 2026 lo smart working non può più essere gestito con documenti generici o formule standard troppo sintetiche. L’informativa sui rischi deve essere reale, aggiornata e tracciabile, perché il mancato adempimento espone l’azienda a una sanzione che rientra direttamente nel sistema del Testo unico sicurezza. Per questo motivo, imprese, consulenti del lavoro, RSPP e responsabili HR dovrebbero trattare il lavoro agile come un ambito da presidiare con la stessa attenzione riservata agli altri obblighi di prevenzione.

Conclusioni

Le regole sul lavoro agile nel 2026 segnano un passaggio importante: l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi dello smart working viene reso più incisivo grazie a una sanzione espressa nel D.Lgs. 81/2008. Accanto a questo, restano fondamentali gli adempimenti di comunicazione telematica e la corretta conservazione dell’accordo individuale. Per le aziende, il messaggio è chiaro: non basta attivare lo smart working, bisogna anche gestirlo correttamente sotto il profilo documentale, organizzativo e prevenzionistico.

FAQ:

Dal 7 aprile 2026 lo smart working ha nuovi obblighi?
Sì. Dal 7 aprile 2026 la Legge 34/2026 rafforza gli obblighi di sicurezza nel lavoro agile e collega espressamente l’informativa annuale sui rischi al sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.

Qual è la sanzione per mancata informativa nello smart working?
Per datore di lavoro e dirigente è prevista la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

L’informativa smart working va consegnata ogni anno?
Sì. La norma richiede una consegna con cadenza almeno annuale al lavoratore e al RLS.

Entro quando va fatta la comunicazione telematica dello smart working?
Nel settore privato entro 5 giorni dall’inizio o dalla proroga; per pubbliche amministrazioni e agenzie di somministrazione entro il giorno 20 del mese successivo.

 

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