L’Interpello n. 4/2024 è stato emesso dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008. La richiesta, avanzata dalla Camera di Commercio di Modena, riguarda l’obbligo di designare un preposto nelle attività di appalto, soprattutto quando il numero di lavoratori coinvolti è ridotto o si tratta di un singolo lavoratore. L’analisi della Commissione si concentra su questioni specifiche relative alla gestione del preposto in contesti organizzativi semplici.
Quesiti affrontati
L’Interpello risponde a tre quesiti principali:
- Obbligatorietà del preposto in attività con pochi lavoratori: è necessario designare un preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori in autonomia, che non esercitano funzioni di vigilanza o coordinamento reciproco?
- Individuazione del preposto tra il personale presente: il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro o può essere un responsabile della commessa (ad esempio, un project manager) che non si reca sul posto?
- Attività svolta da un solo lavoratore: è obbligatorio designare un preposto se l’attività è condotta da un solo lavoratore?
Analisi normativa
L’Interpello analizza le normative vigenti e i principi contenuti nel D.Lgs. 81/08, in particolare:
- Definizione e obblighi del preposto: il preposto è definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come colui che sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive e vigilando sulla sicurezza. Questa figura è essenziale per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’art. 18, comma 1, lettera b-bis), stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di individuare uno o più preposti con le competenze adeguate. Tale figura deve essere tutelata nel suo ruolo, senza subire pregiudizi nell’esercizio delle sue funzioni.
- Obbligo di designazione nelle attività di appalto: l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 prevede che, in caso di appalto o subappalto, il datore di lavoro dell’appaltatore o subappaltatore debba indicare al committente chi svolgerà la funzione di preposto. Questo obbligo si applica anche in attività con pochi lavoratori. La Legge 215/2021 ha ulteriormente rafforzato l’importanza del controllo da parte del preposto, sottolineando che la vigilanza è necessaria indipendentemente dalla dimensione del gruppo di lavoro.
La Commissione chiarisce che il ruolo di preposto non può coincidere con quello di datore di lavoro se non in situazioni estremamente semplici, dove il datore di lavoro ha un controllo diretto sulle operazioni.
Nel caso di attività condotte da un solo lavoratore, la normativa prevede che le funzioni di preposto siano assunte dal datore di lavoro, evitando così che il lavoratore debba vigilare su sé stesso, situazione incoerente con il ruolo del preposto, il cui compito è supervisionare l’attività di altri.
Conclusioni della Commissione Interpelli
La Commissione per gli interpelli ha già trattato il tema della designazione del preposto nell’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023. In quel contesto, erano stati chiariti vari aspetti riguardanti l’obbligatorietà di tale figura. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, la Commissione conclude che:
- La designazione del preposto è obbligatoria nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori è ridotto o composto da un solo dipendente.
- Il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni; non è pertanto idoneo nominare come preposto un responsabile che non sia fisicamente presente sul luogo di lavoro, poiché non avrebbe la possibilità di vigilare direttamente.
- Nel caso di un solo lavoratore impiegato, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo così la supervisione necessaria al rispetto delle norme di sicurezza.
Infine, la Commissione ricorda che la normativa prevede, in alcuni casi specifici (come l’utilizzo di ponteggi), che le attività siano svolte solo sotto la diretta supervisione del preposto, a riprova della centralità di tale ruolo nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per approfondire
La formazione dei preposti è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dettagliata nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che regola i contenuti e la durata dei corsi. Si attende un nuovo Accordo che aggiorni la normativa in materia di formazione sulla sicurezza.