Sostanze reprotossiche nei luoghi di lavoro: obblighi e gestione del rischio
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 ha modificato il D.Lgs. 81/2008, rafforzando la tutela dei lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione. Il provvedimento, entrato in vigore l’11 ottobre 2024, recepisce la Direttiva europea 2022/431 ed estende a queste sostanze una parte importante delle misure già previste per gli agenti cancerogeni e mutageni.
Per le aziende non si tratta soltanto di controllare la presenza di un simbolo di pericolo. È necessario verificare le sostanze utilizzate, leggere correttamente le schede di sicurezza, valutare l’esposizione reale dei lavoratori e aggiornare le misure tecniche, organizzative e sanitarie.
Cosa sono le sostanze reprotossiche
Le sostanze reprotossiche, definite dalla normativa come sostanze tossiche per la riproduzione, possono provocare effetti negativi sulla funzione sessuale, sulla fertilità femminile o maschile e sullo sviluppo della progenie.
Il D.Lgs. 135/2024 considera, ai fini del Titolo IX, Capo II, le sostanze o miscele classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP:
- la categoria 1A comprende sostanze delle quali sono noti gli effetti reprotossici sull’essere umano;
- la categoria 1B comprende sostanze per le quali tali effetti sono presunti sulla base delle evidenze disponibili.
La normativa distingue inoltre le sostanze reprotossiche con valore soglia, per le quali viene individuato un livello di esposizione considerato sicuro, da quelle prive di soglia, per le quali non è possibile individuare un livello di esposizione privo di rischi.
Frasi H360 e H361: quale differenza?
Il controllo delle schede di dati di sicurezza, comunemente indicate come SDS, rappresenta uno dei primi passaggi da effettuare.
La frase H360 indica che la sostanza può nuocere alla fertilità o al feto ed è associata alle categorie 1A e 1B. Può presentarsi anche nelle varianti H360F, H360D, H360FD, H360Fd e H360Df, a seconda degli effetti specifici identificati.
La frase H361 indica invece che la sostanza è sospettata di nuocere alla fertilità o al feto ed è collegata alla categoria 2. Queste sostanze non devono essere ignorate: continuano a rientrare nella valutazione del rischio chimico e, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, nella sorveglianza sanitaria. Anche la frase H362, relativa ai possibili effetti sui bambini allattati al seno, deve essere presa in considerazione.
La presenza di una di queste frasi non è però sufficiente, da sola, per determinare tutte le misure necessarie. Occorre valutare anche quantità, concentrazione, modalità di utilizzo, durata dell’attività e possibili vie di assorbimento.
Aggiornamento del DVR per il rischio reprotossico
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve rappresentare ciò che avviene realmente all’interno dell’azienda.
Quando sono presenti sostanze reprotossiche, la valutazione deve considerare tutte le possibili modalità di esposizione, compreso l’assorbimento cutaneo, e deve riportare informazioni precise sulle lavorazioni svolte.
In particolare, il DVR deve essere integrato con:
- attività nelle quali sono presenti o utilizzate le sostanze;
- motivazioni che ne rendono necessario l’impiego;
- quantità prodotte, utilizzate o presenti come impurità e sottoprodotti;
- numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
- livello e modalità di esposizione, quando conosciuti;
- misure preventive e protettive adottate;
- dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- verifiche effettuate per individuare sostanze o procedimenti alternativi.
La valutazione non può quindi limitarsi a un elenco dei prodotti chimici presenti in azienda. Deve analizzare le singole mansioni, le fasi di lavoro e le condizioni effettive nelle quali può verificarsi l’esposizione.
La sostituzione è la prima misura da valutare
Il datore di lavoro deve innanzitutto verificare se sia tecnicamente possibile evitare o ridurre l’utilizzo della sostanza reprotossica, sostituendola con una sostanza, una miscela o un procedimento non nocivo o meno pericoloso.
Quando la sostituzione non è possibile, la normativa richiede di valutare l’utilizzo della sostanza in un sistema chiuso. Se anche questa soluzione non è tecnicamente realizzabile, l’esposizione deve essere ridotta al livello più basso possibile o comunque al minimo, tenendo conto della classificazione della sostanza e dell’eventuale presenza di un valore soglia. I valori limite previsti non devono in ogni caso essere superati.
La disponibilità di DPI non sostituisce queste valutazioni. I dispositivi di protezione rappresentano una delle misure da adottare, ma devono inserirsi in una strategia che privilegi prima la sostituzione, il contenimento e la riduzione dell’esposizione.
Misure tecniche, organizzative e procedurali
Dopo aver valutato il rischio, l’azienda deve adottare misure coerenti con le proprie lavorazioni.
Tra gli interventi previsti rientrano la riduzione al minimo delle quantità utilizzate e del numero di lavoratori esposti, l’isolamento delle lavorazioni più critiche e la limitazione dell’accesso alle sole persone autorizzate.
Le attività devono essere progettate in modo da evitare la dispersione delle sostanze nell’aria. Quando non è possibile eliminare completamente le emissioni, devono essere previsti sistemi di aspirazione localizzata vicino alla sorgente e un’adeguata ventilazione generale.
Anche conservazione, manipolazione, trasporto e smaltimento devono avvenire in condizioni di sicurezza, utilizzando contenitori adeguati e correttamente etichettati. Quando necessario, devono essere effettuate misurazioni per verificare l’efficacia delle misure adottate e individuare tempestivamente eventuali esposizioni anomale.
Informazione e formazione dei lavoratori
I lavoratori devono ricevere informazioni comprensibili sulle sostanze presenti, sui rischi per la salute, sulle precauzioni da adottare, sulle misure igieniche e sul corretto utilizzo degli indumenti e dei dispositivi di protezione.
La formazione deve essere effettuata prima che il lavoratore venga assegnato all’attività interessata e deve essere ripetuta almeno ogni cinque anni, oltre che in presenza di cambiamenti capaci di modificare la natura o il livello del rischio.
Un’attenzione particolare è prevista per le strutture sanitarie pubbliche e private nelle quali vengono utilizzati farmaci pericolosi contenenti sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche.
Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente
Quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute, i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il medico competente definisce il protocollo sanitario sulla base delle sostanze presenti, delle mansioni svolte e delle condizioni di esposizione. Quando per una sostanza è previsto un valore limite biologico, il monitoraggio biologico diventa obbligatorio.
Qualora gli accertamenti evidenzino un’anomalia attribuibile all’esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il datore di lavoro deve riesaminare la valutazione e le misure di prevenzione adottate.
Registro degli esposti e conservazione dei dati
I lavoratori individuati secondo quanto previsto dagli articoli 242 e 243 del D.Lgs. 81/2008 devono essere iscritti nel registro di esposizione.
Per ogni lavoratore devono essere indicate l’attività svolta, la sostanza utilizzata e, quando conosciuto, il valore dell’esposizione. Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta tramite il medico competente.
In caso di cessazione del rapporto, la cartella sanitaria e le annotazioni individuali vengono inviate all’INAIL tramite il medico competente e una copia viene consegnata al lavoratore. Il datore di lavoro conserva la documentazione almeno fino alla conclusione del rapporto; l’INAIL la conserva per almeno cinque anni dalla cessazione dell’esposizione a sostanze reprotossiche, contro i quarant’anni previsti per agenti cancerogeni e mutageni.
Cosa deve verificare concretamente l’azienda
Una corretta gestione del rischio sostanze reprotossiche parte da un controllo strutturato:
- censire prodotti, miscele e sostanze utilizzate;
- raccogliere le schede di sicurezza aggiornate;
- individuare le classificazioni H360, H361 e H362;
- distinguere le categorie 1A, 1B e 2;
- analizzare mansioni, quantità, durata e vie di esposizione;
- verificare la possibilità di sostituzione;
- aggiornare il DVR e le procedure operative;
- controllare aspirazione, ventilazione e sistemi di contenimento;
- individuare i DPI adeguati;
- coordinare formazione e sorveglianza sanitaria;
- verificare l’eventuale necessità del registro degli esposti.
Non è quindi sufficiente aggiungere una frase standard al DVR. Ogni misura deve essere proporzionata alle reali condizioni dell’azienda e documentata in modo coerente.
Il supporto di Casini Service
Casini Service affianca le aziende nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso sopralluoghi, check-up normativi, aggiornamento della valutazione dei rischi, redazione di procedure e piani di miglioramento.
Il supporto può comprendere anche l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, gli incarichi di RSPP o ASPP esterno, la pianificazione della formazione e il coordinamento delle attività di medicina del lavoro, compresi la nomina del medico competente e l’aggiornamento del protocollo sanitario.
La consulenza viene costruita sulle sostanze effettivamente utilizzate, sulle mansioni presenti e sulle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, evitando valutazioni generiche o documenti standardizzati.




