La Regione Lombardia accelera sulla tracciabilità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la DGR n. XII/6661 del 3 agosto 2026 prende forma Ge.Fo.S., la nuova piattaforma regionale destinata a registrare e rendere verificabile l’intero percorso formativo, dal soggetto che organizza il corso fino al rilascio dell’attestato. Ma attenzione: il nuovo sistema non è ancora pienamente operativo.
La formazione sulla sicurezza sul lavoro in Lombardia si prepara a cambiare profondamente.
Dopo l’approvazione della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, la Giunta regionale ha adottato il 3 agosto 2026 la DGR n. XII/6661, provvedimento che definisce ulteriormente il nuovo sistema regionale di gestione e controllo della formazione. Al centro del progetto c’è Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza, la piattaforma digitale attraverso la quale dovranno essere tracciati i percorsi formativi realizzati sul territorio lombardo.
L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza concretamente verificabile, rafforzando i controlli sui soggetti formatori, sui corsi effettivamente svolti, sui partecipanti e sugli attestati rilasciati.
Dall’attestato al percorso formativo tracciabile
La novità più significativa è probabilmente proprio il cambio di prospettiva.
Il sistema non sarà più basato esclusivamente sulla disponibilità di un attestato finale, ma sulla possibilità di ricostruire e verificare il percorso che ha portato al suo rilascio.
La L.R. 4/2026 prevede infatti una piattaforma regionale nella quale dovranno essere inserite le informazioni relative ai corsi. Le ATS avranno accesso ai dati per programmare ed effettuare le attività di vigilanza e controllo; analoga possibilità potrà essere riconosciuta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro previa intesa.
Questo significa che sarà progressivamente più semplice verificare se un corso:
- è stato realmente organizzato;
- è stato comunicato correttamente;
- aveva effettivamente gli allievi dichiarati;
- si è svolto nelle date indicate;
- si è concluso regolarmente;
- ha portato al rilascio di attestati coerenti con il percorso registrato.
Si tratta di un passaggio importante nella lotta contro la cosiddetta “formazione cartolare”, cioè quella formazione che esiste documentalmente ma che non sempre corrisponde a un percorso didattico realmente svolto.
Nasce l’Elenco regionale dei soggetti formatori
Un altro pilastro della riforma è rappresentato dall’Elenco regionale dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La L.R. 4/2026 prevede tre sezioni:
Sezione I – soggetti formatori istituzionali
Sezione II – soggetti formatori accreditati
Sezione III – altri soggetti formatori
L’impianto tiene conto delle categorie individuate dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha ridefinito durata, contenuti minimi e modalità dei principali percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Per i soggetti appartenenti alle sezioni II e III la normativa regionale stabilisce inoltre specifici requisiti, tra cui, nei casi previsti, l’esperienza maturata nella formazione sulla salute e sicurezza e l’assenza di determinate gravi violazioni nel periodo precedente l’iscrizione.
L’iscrizione all’Elenco regionale diventerà quindi un elemento centrale per verificare la legittimazione del soggetto che propone ed eroga determinati percorsi formativi in Lombardia.
Ge.Fo.S.: quali informazioni dovranno essere comunicate?
Il cuore operativo del nuovo modello sarà la piattaforma Ge.Fo.S..
Secondo la L.R. 4/2026, i soggetti interessati dovranno comunicare attraverso il sistema l’avvio dei corsi, indicando anche elenco degli allievi e calendario, e dovranno successivamente trasmettere le informazioni relative alla conclusione del percorso. La legge stabilisce inoltre che la comunicazione della conclusione debba avvenire entro trenta giorni dalla fine del corso.
La logica è quella di costruire una vera e propria storia digitale della formazione, capace di accompagnare il corso dalla sua programmazione fino alla certificazione finale.
Ge.Fo.S. è inoltre progettato nell’ottica dell’interoperabilità con gli altri sistemi informativi previsti dalla normativa nazionale.
Gli obblighi riguardano anche alcuni datori di lavoro
La novità non interessa soltanto gli enti e le organizzazioni che svolgono professionalmente attività di formazione.
La L.R. 4/2026 prevede infatti espressamente obblighi di inserimento delle informazioni nella piattaforma anche per i datori di lavoro che organizzano ed erogano direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti, nei casi e alle condizioni in cui questa possibilità è consentita dall’Accordo Stato-Regioni.
Per le imprese diventerà quindi ancora più importante verificare preventivamente:
- chi è il soggetto responsabile del corso;
- se possiede i requisiti richiesti;
- chi deve effettuare le comunicazioni;
- quali informazioni devono essere registrate;
- come devono essere gestiti attestati e documentazione formativa.
La corretta organizzazione amministrativa del corso diventa, in altre parole, parte integrante della gestione della formazione stessa.
Formazione a distanza: attenzione al collegamento con il territorio lombardo
La DGR n. XII/6661 affronta anche un tema particolarmente rilevante per gli operatori che erogano formazione a distanza: quando un corso online può essere considerato erogato in Lombardia?
Il provvedimento utilizza criteri collegati all’infrastruttura dalla quale viene erogata o organizzata la formazione.
Per la formazione in modalità FAD e-learning assume rilevanza il server sul quale viene erogato il corso.
Si tratta di un aspetto tecnico ma molto importante, soprattutto per gli enti che operano a livello nazionale e che organizzano percorsi rivolti contemporaneamente a partecipanti collocati in diverse regioni.
Le modalità applicative dovranno quindi essere analizzate con particolare attenzione prima della piena entrata a regime del sistema.
Più informazioni alle ATS, più possibilità di controllo
Uno degli effetti più rilevanti di Ge.Fo.S. sarà il rafforzamento delle attività di vigilanza.
La piattaforma è stata espressamente prevista anche per consentire alle ATS lombarde di accedere alle informazioni sui corsi e utilizzarle nell’ambito della programmazione e dello svolgimento delle verifiche.
Non sarà quindi necessario limitarsi alla verifica documentale dell’attestato presentato dall’azienda o dal lavoratore: il sistema consentirà di disporre di elementi ulteriori sulla reale organizzazione del percorso formativo.
Alle ATS spetta inoltre l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 4/2026.
Le sanzioni previste dalla L.R. 4/2026
La legge regionale introduce un apparato sanzionatorio significativo.
Tra le violazioni previste figurano:
erogazione di corsi senza la necessaria iscrizione nelle sezioni II e III dell’Elenco regionale: sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, oltre alle conseguenze previste sull’iscrizione;
mancato invio delle comunicazioni previste: sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni corso;
rilascio di attestati non generati dalla piattaforma, quando tale obbligo sarà applicabile: sanzione da 100 a 600 euro per ogni attestato, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
È però fondamentale prestare attenzione alle date di effettiva applicazione di questi obblighi e delle relative sanzioni.
Quando entrerà realmente in funzione Ge.Fo.S.?
Questo è probabilmente il punto sul quale, in questa fase, occorre maggiore chiarezza.
La DGR XII/6661 è stata adottata dalla Giunta regionale il 3 agosto 2026, ma il provvedimento stabilisce che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia avverrà non prima del 9 ottobre 2026.
La stessa pubblicazione sul BURL costituirà, secondo quanto stabilito dalla deliberazione, la data di attivazione della piattaforma Ge.Fo.S.
Pertanto, alla data dell’11 agosto 2026, non è corretto considerare Ge.Fo.S. già pienamente operativo.
La L.R. 4/2026 stabilisce inoltre una decorrenza differenziata delle proprie disposizioni. Alcuni obblighi, tra cui quelli relativi all’operatività dell’elenco e alle comunicazioni dei corsi, trovano applicazione trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni attuative; la DGR richiama infatti la decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Ancora diversa è la decorrenza delle sanzioni relative alla mancata comunicazione dei corsi e al rilascio degli attestati fuori piattaforma: la L.R. 4/2026 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 4, commi 2 e 3, si applichino trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma.
Questa distinzione è importante per evitare interpretazioni troppo semplicistiche del tipo “dal giorno di attivazione cambia tutto”.
Cosa devono fare adesso aziende e soggetti formatori?
Il periodo che precede l’avvio effettivo di Ge.Fo.S. dovrebbe essere utilizzato per prepararsi.
Per le aziende è opportuno verificare la propria organizzazione della formazione, controllando la validità dei percorsi svolti, le scadenze degli aggiornamenti e soprattutto i soggetti ai quali viene affidata l’erogazione dei corsi.
Per gli enti formatori diventa invece indispensabile organizzare procedure capaci di garantire la corretta gestione dei dati relativi ai partecipanti, ai calendari, alle presenze, alle verifiche di apprendimento e agli attestati.
Regione Lombardia precisa attualmente che, fino all’operatività delle nuove disposizioni, continuano ad applicarsi gli indirizzi regionali vigenti, compresi quelli contenuti nella DGR XII/4515/2025.
Formazione sicurezza: sempre meno “pezzo di carta”, sempre più processo verificabile
Ge.Fo.S. rappresenta un cambiamento che va oltre il semplice utilizzo di una nuova piattaforma informatica.
Il principio alla base della riforma lombarda è quello di trasformare la formazione in un processo documentato, tracciabile e verificabile, nel quale l’attestato costituisce soltanto il risultato finale.
Per aziende, RSPP, consulenti e soggetti formatori diventerà quindi ancora più importante non limitarsi alla domanda:
“Abbiamo l’attestato?”
ma verificare:
“Il percorso che ha generato quell’attestato è stato organizzato, erogato e documentato correttamente?”
Ed è proprio su questo terreno che sembra destinarsi a giocare una parte importante della futura vigilanza sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
Casini Service – Training & Consulting
Casini Service supporta imprese e organizzazioni nella gestione della formazione obbligatoria, nella sicurezza sul lavoro e nell’aggiornamento rispetto alle principali evoluzioni normative, con l’obiettivo di trasformare gli adempimenti formativi in percorsi realmente efficaci e correttamente documentati.
Continueremo a monitorare l’attuazione di Ge.Fo.S. e i successivi provvedimenti di Regione Lombardia, aggiornando aziende e professionisti sulle date operative e sui nuovi adempimenti.



