Patente cantiere

Decreto 18 Settembre 2024: Patente Cantiere

Decreto 18 Settembre 2024: Patente Cantiere

Art. 1 – Modalità di Presentazione della Domanda per il Conseguimento della Patente

  1. Per ottenere la patente in formato digitale, i soggetti indicati all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono presentare la domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:
    a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
    b. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008, da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
    c. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
    d. Disponibilità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto dalla normativa vigente;
    e. Certificazione di regolarità fiscale (DURF), ove applicabile;
    f. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove richiesto dalla normativa.
  2. Il possesso dei requisiti elencati alle lettere a), c) ed e) deve essere autocertificato.
    Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) deve invece essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in conformità con l’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La procedura è semplice e richiede solo 10 minuti per completare la domanda, grazie all’approccio completamente digitale. Si tratta di un adempimento essenziale, poiché è inaccettabile che chi lavora in cantiere, o in altri contesti di lavoro, non abbia rispettato questi sei obblighi fondamentali. Legalità e sicurezza devono andare di pari passo.

Il portale per la presentazione delle domande sarà attivo a partire dal 1° ottobre, data in cui entrerà in vigore l’obbligo della patente.

Infine, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, “nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.

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