Decreto 18 Settembre 2024: Patente Cantiere
Art. 1 – Modalità di Presentazione della Domanda per il Conseguimento della Patente
- Per ottenere la patente in formato digitale, i soggetti indicati all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono presentare la domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008, da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
c. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
d. Disponibilità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto dalla normativa vigente;
e. Certificazione di regolarità fiscale (DURF), ove applicabile;
f. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove richiesto dalla normativa. - Il possesso dei requisiti elencati alle lettere a), c) ed e) deve essere autocertificato.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) deve invece essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in conformità con l’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La procedura è semplice e richiede solo 10 minuti per completare la domanda, grazie all’approccio completamente digitale. Si tratta di un adempimento essenziale, poiché è inaccettabile che chi lavora in cantiere, o in altri contesti di lavoro, non abbia rispettato questi sei obblighi fondamentali. Legalità e sicurezza devono andare di pari passo.
Il portale per la presentazione delle domande sarà attivo a partire dal 1° ottobre, data in cui entrerà in vigore l’obbligo della patente.
Infine, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, “nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.




