PATENTE A CREDITI CANTIERI: COS’È E CHI DEVE AVERLA

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la patente a crediti per il settore edile. Che cos’è, chi è obbligato ad averla e come si richiede.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza, come stabilito dal nuovo articolo 27 del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (clicca qui per consultare l’articolato normativo aggiornato).

Di cosa si tratta

La patente a crediti è uno strumento che certifica il livello di conformità alle norme di sicurezza di imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno di cantieri. Il funzionamento è simile a quello della patente di guida per i veicoli: si parte con un punteggio di 30 crediti che potranno essere decurtati in caso di infrazioni alle norme di sicurezza, incrementati (fino a 100 crediti) o recuperati sulla base di precise condizioni o iniziative virtuose in materia di sicurezza sul lavoro. Per lavorare in cantiere la patente dovrà avere almeno 15 crediti.

Chi deve averla

Dal 1° ottobre 2024 devono possedere la patente a crediti le imprese (non necessariamente classificate come edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, temporanei o mobili.

Sono esclusi dall’obbligo:

 Imprese o lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)
 le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III

Quali sono i requisiti

Per ottenere la patente a crediti, imprese e lavoratori autonomi devono essere in possesso (per ciascun caso se previsto dalla Legge vigente)* dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati/dichiarati in sede di richiesta di rilascio della patente:

 iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008) da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro;
 possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
 possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
 possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previstidalla normativa vigente.

*Cosa prevede il decreto 81/08 per il lavoratore autonomo?

Nell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, vengono individuati gli obblighi a cui il lavoratore autonomo deve adempiere:
 utilizzare di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del testo Unico;
 obbligo di partecipare a corsi di formazione abilitanti all’uso delle attrezzature D.Lgs. 81/08 – ASR 2012 (es. carrelli elevatori, ple, gru su autocarro etc).
 munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
 munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Inoltre il lavoratore autonomo ha la facoltà di:

 beneficiare della Sorveglianza Sanitaria secondo quanto previsto dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08;
 partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previstodall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 – ASR 2011

Inoltre il lavoratore autonomo NON HA OBBLIGO DI:

 partecipare al corso di formazione RSPP Datore di Lavoro D.Lgs. 81/08 – ASR 2016
 redigere documento di valutazione dei rischi DVR, previsto invece per le aziende con almeno un lavoratore; per lavoratore la norma definisce quanto segue:
 Articolo 2 – Definizioni:
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambitodell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni.

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