Formazione sicurezza lavoro: può essere svolta prima dell’assunzione?

Formazione sicurezza lavoro: un obbligo reale, non una formalità

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è un semplice adempimento documentale. Non serve solo a produrre un attestato da conservare in azienda, ma ha una funzione sostanziale: preparare il lavoratore a riconoscere i rischi, utilizzare correttamente attrezzature e procedure, adottare comportamenti sicuri e prevenire infortuni.

Per questo motivo, la formazione deve essere correttamente programmata, erogata, documentata e riferita al lavoratore effettivamente inserito nell’organizzazione aziendale.

Uno degli errori più delicati riguarda la gestione della formazione dei neoassunti: può essere svolta prima della firma del contratto? È sufficiente far frequentare un corso al candidato prima dell’assunzione? Un attestato con data antecedente al rapporto di lavoro è sempre valido?

La risposta richiede attenzione. Il tema non va affrontato in modo superficiale, perché coinvolge obblighi del datore di lavoro, tracciabilità documentale, retribuzione del tempo formativo e responsabilità in caso di controllo o infortunio.

Quando deve avvenire la formazione del lavoratore

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

La formazione e, dove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione di momenti ben precisi della vita lavorativa:

  • costituzione del rapporto di lavoro;
  • inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione;
  • trasferimento o cambio di mansione;
  • introduzione di nuove attrezzature;
  • introduzione di nuove tecnologie;
  • utilizzo di nuove sostanze o miscele pericolose;
  • evoluzione o insorgenza di nuovi rischi.

Il principio è chiaro: il lavoratore non deve essere esposto ai rischi della mansione senza avere ricevuto una formazione adeguata e coerente con l’attività che dovrà svolgere.

Formazione prima del contratto: perché è un problema

Chiedere a un candidato non ancora assunto di frequentare un corso obbligatorio di sicurezza può creare diverse criticità.

La formazione obbligatoria prevista per i lavoratori è collegata al rapporto di lavoro, alla mansione, ai rischi aziendali e all’organizzazione del datore di lavoro. Non si tratta quindi di un’attività generica e astratta, ma di un obbligo che nasce dentro un contesto aziendale preciso.

Se la formazione viene svolta prima della formalizzazione del rapporto, possono sorgere problemi su diversi aspetti:

  • chi ha realmente organizzato il corso;
  • a quale datore di lavoro si riferisce la formazione;
  • quale mansione è stata valutata;
  • quali rischi specifici sono stati considerati;
  • se il tempo formativo è stato retribuito;
  • se il lavoratore era correttamente inquadrato;
  • se la documentazione è verificabile;
  • se il corso è coerente con il DVR aziendale;
  • se l’eventuale addestramento è stato effettuato nel luogo di lavoro.

Per questo motivo, la prassi più corretta è programmare la formazione nella fase iniziale del rapporto, prima che il lavoratore venga concretamente esposto ai rischi della mansione.

La formazione deve precedere il rischio, non inseguirlo

Il punto centrale non è solo la data del contratto, ma soprattutto l’esposizione al rischio.

Un lavoratore appena assunto non dovrebbe iniziare attività operative, utilizzare attrezzature, accedere a reparti produttivi o svolgere mansioni rischiose senza avere prima ricevuto formazione, informazione e, quando previsto, addestramento.

La formazione deve quindi essere organizzata prima dell’inizio effettivo dell’attività a rischio.

Questo principio è fondamentale per tutte le aziende, ma diventa ancora più importante in presenza di:

  • cantieri;
  • attività in quota;
  • uso di carrelli elevatori;
  • uso di piattaforme di lavoro elevabili;
  • macchine e attrezzature pericolose;
  • ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
  • movimentazione meccanica dei carichi;
  • rischio chimico;
  • rischio elettrico;
  • lavori stradali;
  • attività con procedure operative complesse.

In questi casi, l’assenza di formazione o addestramento può incidere direttamente sulla possibilità di prevenire un infortunio.

Il tempo della formazione è tempo di lavoro

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda il tempo dedicato alla formazione.

La formazione in materia di salute e sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico del lavoratore. Questo significa che la partecipazione ai corsi non può essere scaricata sul dipendente, né economicamente né organizzativamente.

Se la formazione viene svolta fuori dall’orario ordinario, occorre gestirla correttamente secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro, anche sotto il profilo retributivo.

Per l’azienda, quindi, non è sufficiente dire “il lavoratore ha fatto il corso”. Bisogna dimostrare che la formazione sia stata gestita correttamente, con registri, calendario, programma, docente, verifica finale e documentazione coerente.

Attestato precedente all’assunzione: è sempre nullo?

Un attestato con data antecedente all’assunzione non deve essere automaticamente considerato falso in ogni caso. Esistono situazioni in cui un lavoratore può avere già maturato crediti formativi precedenti, ad esempio per formazione generale già svolta o per esperienze lavorative pregresse compatibili.

Tuttavia, l’azienda non deve limitarsi ad acquisire il documento in modo passivo.

Il datore di lavoro deve verificare:

  • autenticità dell’attestato;
  • soggetto formatore;
  • durata del corso;
  • contenuti svolti;
  • modalità di erogazione;
  • presenza del lavoratore;
  • verifica di apprendimento;
  • coerenza con la mansione assegnata;
  • compatibilità con il settore di rischio;
  • eventuale necessità di integrazione;
  • eventuale necessità di addestramento pratico;
  • scadenza dell’aggiornamento.

L’attestato precedente può quindi rappresentare un elemento utile, ma deve essere valutato con attenzione. Non può diventare una scorciatoia per evitare la formazione specifica necessaria nel nuovo contesto lavorativo.

Il caso della Cassazione n. 16715/2019

La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 16715/2019 è spesso richiamata perché affronta un caso significativo relativo alla formazione e alla validità degli attestati.

La vicenda riguardava un infortunio in cantiere e la produzione di documentazione formativa ritenuta non attendibile. Tra gli elementi emersi vi era anche un’anomalia cronologica: l’attestato riportava una data precedente rispetto all’assunzione del lavoratore.

Il punto importante, però, non è soltanto la data. La criticità riguardava la reale riferibilità dell’attestato al lavoratore e l’effettivo svolgimento della formazione.

La sentenza richiama quindi un principio essenziale: l’attestato deve corrispondere a una formazione reale, documentata e verificabile.

Perché un attestato non basta

Molte aziende pensano di essere tutelate semplicemente perché nel fascicolo del lavoratore è presente un attestato. In realtà, in caso di controllo o infortunio, gli organi di vigilanza possono verificare la sostanza della formazione.

Possono essere richiesti:

  • registro presenze;
  • programma del corso;
  • nominativo del docente;
  • requisiti del soggetto formatore;
  • test di apprendimento;
  • verbali di verifica;
  • documentazione e-learning;
  • tracciati di accesso alla piattaforma;
  • attestato finale;
  • registri di addestramento;
  • coerenza con DVR e mansione;
  • evidenze della formazione linguistica comprensibile.

Se questi elementi mancano, sono incompleti o non risultano coerenti, l’attestato può essere contestato.

Conclusioni

La formazione in materia di salute e sicurezza non può essere ridotta alla semplice presenza di un attestato nel fascicolo del lavoratore. Deve essere reale, documentata, coerente con la mansione e svolta prima che il lavoratore venga esposto ai rischi dell’attività.

Nel caso dei neoassunti, è fondamentale programmare correttamente il percorso formativo, verificare eventuali attestati pregressi e assicurarsi che ogni attività sia tracciabile e collegata al contesto aziendale.

Nel prossimo approfondimento vedremo come collegare formazione, DVR e mansioni, quali novità introduce il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e quali errori evitare nella gestione dei nuovi inserimenti.

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