Il Ministero del Lavoro, attraverso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, ha risposto a un importante quesito riguardante la formazione dei preposti in materia di sicurezza sul lavoro. Con l’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha richiesto chiarimenti sulla periodicità della formazione di aggiornamento dei preposti. In particolare, si chiedeva se l’aggiornamento dovesse già essere svolto ogni 2 anni (come indicato dal comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008) o se fosse ancora valido l’aggiornamento quinquennale, previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011.
La Risposta del Ministero: i Principali Elementi Normativi
Nel rispondere, il Ministero del Lavoro ha sottolineato alcuni punti normativi essenziali:
- Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 – Questo articolo stabilisce che la durata e i contenuti della formazione obbligatoria devono essere definiti da un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, accordo che dovrebbe essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 per allinearsi ai cambiamenti legislativi.
- Aggiornamento Biennale Obbligatorio – Il comma 7-ter dell’art. 37 prevede che la formazione e l’aggiornamento dei preposti, per garantire un’adeguata preparazione sui rischi legati alla salute e sicurezza, siano svolti in presenza e con cadenza almeno biennale. Tuttavia, tale obbligo sarebbe vincolato all’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
- Accordo Stato-Regioni del 2011 – L’accordo del 2011, ancora formalmente in vigore in assenza di nuove disposizioni, prevede un aggiornamento quinquennale per i preposti (con una durata minima di 6 ore), per i compiti di sicurezza sul lavoro.
- Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) – Una circolare dell’INL, datata 16 febbraio 2022, chiarisce che, in attesa di un nuovo accordo, i preposti e i dirigenti devono essere formati secondo le disposizioni del vigente accordo del 2011.
Conclusioni della Commissione: Validità della Tesi B
La Commissione ha dichiarato di condividere la “Tesi B” avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri: in assenza del nuovo accordo, si ritiene ancora valido l’aggiornamento quinquennale per i preposti, come da Accordo Stato-Regioni del 2011. Di conseguenza, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’art. 37 in merito all’aggiornamento biennale potranno essere applicate solo quando sarà adottato il nuovo accordo.
Questa decisione fornisce una maggiore chiarezza agli operatori del settore, confermando che fino all’adozione del nuovo Accordo, la formazione dei preposti potrà continuare secondo le modalità già previste nel 2011.