DVR e Datore di Lavoro: perché la valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi può essere supportata da RSPP, Medico Competente e consulenti, ma la responsabilità della valutazione resta sempre in capo al Datore di Lavoro. Ecco perché il DVR non può essere considerato un semplice documento da firmare e conservare.

Quando si parla di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), uno degli errori più frequenti è pensare che la sua predisposizione possa essere completamente affidata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o a un consulente esterno.

La normativa stabilisce invece un principio molto preciso: la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.

Lo stabilisce espressamente l’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, che individua soltanto due attività che il Datore di Lavoro non può delegare:

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il principio è espresso in maniera inequivocabile dalla normativa.

Ma perché il legislatore attribuisce proprio al Datore di Lavoro una responsabilità così importante?

La risposta sta nella vera funzione della valutazione dei rischi.

Il DVR non è semplicemente un documento

Limitare il DVR a un fascicolo contenente tabelle, matrici di rischio, fotografie, schede tecniche e procedure significa perdere di vista la sua funzione principale.

La valutazione dei rischi è prima di tutto un processo decisionale.

Attraverso questo processo l’azienda deve individuare i pericoli presenti, valutare l’esposizione dei lavoratori, definire le misure di prevenzione e protezione necessarie e programmare il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza.

Il DVR rappresenta quindi la formalizzazione documentale delle decisioni prese dall’organizzazione in materia di prevenzione.

E molte di queste decisioni possono essere assunte soltanto da chi dispone degli effettivi poteri decisionali, organizzativi e di spesa.

Vale a dire, in primo luogo, dal Datore di Lavoro.

Valutare i rischi significa prendere decisioni aziendali

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerando anche la scelta delle attrezzature, delle sostanze e miscele chimiche utilizzate e la sistemazione dei luoghi di lavoro.

Questo significa che la sicurezza dovrebbe entrare direttamente nei processi decisionali dell’impresa.

Pensiamo ad alcuni esempi.

Acquisto di una nuova macchina

Prima di acquistare una nuova attrezzatura non dovrebbe essere valutato soltanto il prezzo o la produttività.

Dovrebbero essere considerate anche:

  • sicurezza degli organi in movimento;
  • possibilità di accesso alle zone pericolose;
  • rumorosità;
  • vibrazioni;
  • ergonomia;
  • manutenzione;
  • modalità di pulizia;
  • necessità di formazione e addestramento;
  • eventuale necessità di ulteriori protezioni.

Una macchina apparentemente più economica potrebbe infatti generare costi successivi molto maggiori per adeguamenti, protezioni, aspirazioni, procedure o DPI.

Introduzione di una nuova sostanza chimica

Lo stesso principio vale quando viene introdotto un nuovo prodotto.

Prima dell’acquisto dovrebbero essere valutati la pericolosità della sostanza, le modalità di utilizzo, l’esposizione dei lavoratori e la possibilità di sostituirla con prodotti meno pericolosi.

La valutazione dei rischi diventa quindi parte integrante del processo di acquisto.

Modifica del layout aziendale

Anche una modifica apparentemente semplice degli spazi può determinare nuovi rischi.

Spostare una linea produttiva, modificare un magazzino o creare una nuova area di lavoro può incidere sulla viabilità interna, sull’interazione tra pedoni e carrelli elevatori, sulle vie di esodo, sull’ergonomia delle postazioni e sull’accessibilità degli impianti.

Ecco perché il DVR dovrebbe accompagnare le decisioni aziendali e non essere aggiornato soltanto quando le decisioni sono già state prese.

Il consulente può redigere materialmente il DVR?

Certamente.

Affermare che la valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile non significa che il Datore di Lavoro debba personalmente effettuare calcoli fonometrici, misurazioni strumentali o compilare ogni pagina del documento.

La normativa stessa prevede un sistema di collaborazione.

L’articolo 29 stabilisce infatti che il Datore di Lavoro effettui la valutazione ed elabori il DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, nei casi previsti, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Possono quindi intervenire:

RSPP, con le proprie competenze tecniche e organizzative;

Medico Competente, soprattutto in relazione ai rischi con possibile impatto sulla salute e alla sorveglianza sanitaria;

RLS, attraverso la consultazione prevista dalla normativa;

consulenti e tecnici specializzati, quando occorrono valutazioni specifiche in materia, ad esempio, di rumore, vibrazioni, agenti chimici, atmosfere esplosive, amianto, movimentazione manuale dei carichi, campi elettromagnetici o altri rischi specialistici.

La collaborazione tecnica è quindi non soltanto possibile, ma in molti casi fondamentale.

Ciò che non può essere trasferito è la responsabilità finale della valutazione.

Firmare un DVR predisposto dal consulente non è sufficiente

Da questo principio deriva un’importante conseguenza pratica.

Non dovrebbe esistere una situazione nella quale il consulente prepara il documento, lo invia all’azienda e il Datore di Lavoro lo firma senza conoscerne realmente il contenuto.

Il Datore di Lavoro dovrebbe poter comprendere almeno:

  • quali rischi sono stati individuati;
  • quali lavoratori risultano esposti;
  • quali misure sono già adottate;
  • quali criticità sono ancora presenti;
  • quali interventi devono essere programmati;
  • chi deve realizzarli;
  • con quali priorità;
  • quali risorse economiche e organizzative devono essere messe a disposizione.

La firma non può trasformarsi in una mera formalità.

Il DVR deve rappresentare realmente l’azienda.

Un documento tecnicamente perfetto ma scollegato dalla situazione concreta dell’impresa rischia di essere poco efficace sul piano prevenzionistico.

Il programma di miglioramento: una delle parti più importanti del DVR

Uno degli elementi fondamentali previsti dall’articolo 28 è il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il DVR deve inoltre individuare procedure e ruoli dell’organizzazione chiamati all’attuazione delle misure.

Ed è proprio questo aspetto a evidenziare ulteriormente perché il Datore di Lavoro debba essere direttamente coinvolto.

Un programma di miglioramento richiede infatti:

priorità, perché non tutti gli interventi possono necessariamente essere realizzati contemporaneamente;

responsabilità, individuando chi deve realizzare ciascuna azione;

tempistiche, affinché l’intervento non rimanga indefinitamente sulla carta;

risorse, economiche, organizzative, tecniche e umane.

Un consulente può proporre gli interventi.

L’RSPP può suggerire le priorità.

Il Medico Competente può evidenziare particolari necessità di tutela.

Ma è l’organizzazione aziendale, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, che deve trasformare quelle indicazioni in azioni concrete.

Il DVR deve essere aggiornato quando cambia l’azienda

Altro errore frequente è considerare il DVR un documento da realizzare una volta e conservare fino a un’eventuale ispezione.

Non è così.

La valutazione dei rischi deve seguire l’evoluzione dell’impresa.

L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede la rielaborazione della valutazione, tra gli altri casi, quando intervengono:

  • modifiche significative del processo produttivo;
  • modifiche dell’organizzazione del lavoro rilevanti per salute e sicurezza;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi;
  • risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

La norma prevede che la valutazione venga rielaborata immediatamente; nei casi contemplati, il documento deve poi essere aggiornato entro il termine previsto dalla normativa.

Questo aspetto è particolarmente importante.

Non significa quindi che l’azienda possa continuare a operare per settimane ignorando un nuovo rischio e intervenire soltanto successivamente sul DVR.

Le misure di prevenzione devono essere aggiornate in conseguenza della nuova valutazione.

Un DVR generico può diventare un problema

La valutazione deve essere riferita alla concreta realtà aziendale.

Non è sufficiente produrre documenti standardizzati nei quali vengono riportati rischi astratti senza collegarli alle mansioni, alle attrezzature, agli ambienti e all’organizzazione effettivamente presenti.

Anche la giurisprudenza continua a richiamare l’importanza di una valutazione specifica e coerente con le reali condizioni di lavoro. In una recente pronuncia relativa alla somministrazione di lavoro, ad esempio, la Cassazione ha ribadito la necessità che la valutazione tenga conto concretamente dei rischi collegati alle mansioni e alla specifica situazione dei lavoratori interessati.

Un DVR efficace dovrebbe quindi nascere da:

sopralluoghi approfonditi + confronto con i lavoratori + analisi delle mansioni + verifica delle attrezzature + analisi degli infortuni e dei quasi infortuni + conoscenza dell’organizzazione aziendale.

Non semplicemente da un modello Word.

DVR e Datore di Lavoro: gli errori da evitare

Tra gli errori che riscontriamo più frequentemente nella gestione della valutazione dei rischi possiamo individuare:

  • considerare il DVR un adempimento esclusivamente burocratico;
  • affidare interamente la valutazione al consulente senza partecipare al processo;
  • utilizzare documenti troppo generici;
  • non aggiornare il DVR dopo modifiche organizzative o produttive;
  • introdurre nuove macchine o prodotti chimici senza preventiva valutazione;
  • predisporre programmi di miglioramento privi di scadenze e responsabilità;
  • non verificare l’effettiva applicazione delle procedure previste;
  • non coinvolgere adeguatamente RSPP, Medico Competente e RLS;
  • concentrarsi sulla qualità formale del documento anziché sull’effettiva riduzione dei rischi.

Il DVR deve diventare uno strumento di gestione

La migliore valutazione dei rischi non è necessariamente quella con il maggior numero di pagine.

È quella capace di fotografare correttamente la realtà aziendale e trasformare i rischi individuati in decisioni organizzative concrete.

Per questo il DVR dovrebbe essere utilizzato durante l’intero anno e non soltanto mostrato in occasione di un controllo.

Può diventare uno strumento per:

  • programmare gli investimenti;
  • definire le priorità;
  • pianificare la formazione;
  • organizzare la manutenzione;
  • scegliere nuove attrezzature;
  • migliorare le procedure;
  • monitorare le azioni correttive;
  • prevenire infortuni e malattie professionali.

Conclusioni: la sicurezza non può essere delegata a un documento

Il principio dell’indelegabilità della valutazione dei rischi racchiude un messaggio molto più ampio.

La sicurezza deve far parte delle decisioni dell’impresa.

Il Datore di Lavoro può e deve avvalersi di professionisti competenti, RSPP, Medico Competente e consulenti specialistici, ma non può considerarsi estraneo al processo di valutazione.

Per questo un buon DVR non dovrebbe essere semplicemente “redatto per l’azienda”, ma “costruito insieme all’azienda”.

Solo in questo modo la valutazione dei rischi può trasformarsi da obbligo documentale a vero sistema di prevenzione, capace di individuare criticità, programmare interventi e accompagnare nel tempo l’evoluzione dell’organizzazione.

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