Corso per l’uso dei diisocianati: obbligatorio?

corso diisocianati

 

Quando è obbligatorio svolgere un corso di formazione per l’uso dei diisocianati? E’ necessario un patentino per gli utilizzatori di prodotti chimici contenenti tali sostanze? Nel 2020 il regolamento REACH è stato modificato dal Regolamento UE n. 2020/1149 relativo ai diisocianati, con importanti novità che entrano in vigore a partire dal 24 agosto 2023.

 

Cosa sono i diisocianati

I diisocianati sono una famiglia di blocchi chimici, formati da due gruppi di isocianato, usati come base di molti prodotti a base poliuretanica (sigillanti, schiume, ecc.). Il poliuretano è un prodotto estramemente versatile, presente sia in forma rigida (es. pannelli) sia in forma morbida (es. schiume), utilizzato per le sue caratteristiche in molti ambiti, dal settore industriale a quello dell’edilizia.

I diisocianati si dividono in due categorie, diisocianati aromatici e diisocianati alifatici. Quelli aromatici sono quelli di gran lunga più diffusi ed utilizzati nell’industria del poliuretano, soprattutto nelle due varianti note con le sigle TDI (toluene di diisocianato) e MDI (Difenilmetano diisocianato), che costituiscono oltre il 90% della produzione mondiale.

La pericolosità per l’uso dei diisocianati

I diisocianati sono classificati a livello di Unione Europea come sensibilizzanti di categoria 1 sia per le vie respiratorie sia per la cute.

Secondo gli studi disponibili l’esposizione a tali sostanze determina asma professionale, causando malattie professionale in numero così elevato da non essere ritenuto più accettabile dall’UE. Da qui l’esigenza di apportare restrizioni per limitarne l’uso e, ove strettamente necessario, creare le condizioni per un utilizzo sicuro e consapevole.

La soglia oltre la quale i diisocianati sono considerati pericolosi è pari allo 0,1% in peso, corrispondente al limite di concentrazione più basso esistente per i diisocianati classificati come sensibilizzanti per le vie respiratorie di categoria 1. Non è un vero e proprio valore limite, in quanto allo stato attuale non è noto alcun valore di soglia per i sensibilizzanti.

Come riconoscere i prodotti contenenti diisocianati?

Per facilitare la loro riconoscibilità, tutti i prodotti contenenti diisocianato in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in peso devono essere etichettati con la dicitura:

A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2023 L’USO INDUSTRIALE O PROFESSIONALE E’ CONSENTITO SOLO DOPO AVER RICEVUTO UNA FORMAZIONE ADEGUATA

Tale segnalazione deve essere riportata, in modo visibile, sull’imballaggio di tutti i prodotti immessi sul mercato dopo la data del 22 febbraio 2022. Occorre quindi fare attenzione, in quanto si possono ancora trovare in circolazione prodotti privi di tale dicitura, se commerciati antecedentemente a tale data.

Obblighi per le aziende che usano diisocianati

Quali sono gli obblighi per le aziende nel cui ciclo lavorativo è previsto l’uso di diisocianati?

Innanzitutto i datori di lavoro dovranno applicare le misure generali di tutela previste dall’art. 15 del Testo unico sicurezza, in particolare:

“Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.” Art. 15 comma 1 lettera c).

Se l’uso di prodotti contenenti diisocianati è inevitabile, ed il rischio non eliminabile (es. sostituendo i prodotti a base poliuretanica con altri prodotti), dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie a ridurre il rischio al livello più basso possibile, e comunque accettabile. Tra tali misure dovranno essere prese in considerazione in particolare quelle necessarie a limitare al minimo il numero di lavoratori esposti, prevedendo l’adozione di misure di tipo organizzativo (es. rotazione del personale) ma soprattutto occorrerà fornire la più idonea informazione e formazione ai lavoratori esposti.

In tale direzione va anche il Regolamento europeo n. 2020/1149, che introduce per gli utilizzatori industriali e professionali l’obbligo di frequenza di un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati.

L’obbligo di formazione riguarda tutti gli utilizzatori industriali e professionali, compresi i lavoratori autonomi, e chiunque pur non manipolando tali prodotti sono incaricati della supervisione (es. preposti)

I corsi di formazione per l’uso dei diisocianati

Il Regolamento UE n. 2020/1149 disciplina le tipologie e contenuti dei corsi di formazione abilitanti all’uso di prodotti contenenti diisocianati. Vengono definiti tre livelli di formazione:

    • Formazione generale
    • Formazione di livello intermedio
    • Formazione avanzata.

    Tutti gli utilizzatori devono frequentare almeno un corso di formazione generale. La formazione di livello intermedio riguarda invece gli utilizzatori che fanno uno dei seguenti usi:

    Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma) — Applicazione a spruzzo in cabina ventilata — Applicazione con rullo — Applicazione con pennello — Applicazione per immersione o colata — Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi — Pulitura e rifiuti — Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

    L’obbligo di una formazione avanzata riguarda invece le seguenti casistiche:

    Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi) — Applicazioni per fonderie — Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature — Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C) — Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri) — Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

    La formazione può essere svolta anche online, in modalità sia asincrona (attraverso piattaforme E-Learning) sia sincrona (in videoconferenza), ed ovviamente in presenza o aula, modalità certamente da preferire ove possibile, da parte di un docente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze adeguate.

    Ogni tipologia di corso prevede un programma dettagliato, mentre la durata è rimessa all’ente di formazione o al docente. Il corso dovrà essere aggiornato almeno ogni 5 anni.

     

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