L’amianto continua a rappresentare un tema di grande attualità nella gestione e nella sicurezza degli edifici.
Nonostante il suo impiego sia stato vietato in Italia da oltre trent’anni, numerosi immobili, stabilimenti, capannoni, impianti e strutture costruiti in passato possono ancora contenere materiali contenenti amianto (MCA).
La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha infatti disposto la cessazione dell’impiego dell’amianto, vietandone, tra l’altro, estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione. La normativa non ha però determinato automaticamente la scomparsa dei manufatti già installati negli edifici.
Per questa ragione, quando viene accertata la presenza di amianto, assume particolare importanza la figura comunemente definita Responsabile del Rischio Amianto – RRA, chiamata a svolgere un ruolo centrale nel programma di controllo e manutenzione.
Perché l’amianto è pericoloso?
L’amianto, conosciuto anche come asbesto, comprende minerali caratterizzati da una struttura fibrosa.
In passato è stato largamente utilizzato in edilizia e nell’industria grazie alle sue caratteristiche di resistenza al calore, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, oltre alle proprietà isolanti e fonoassorbenti.
Il problema principale è rappresentato dalla possibilità che i materiali contenenti amianto rilascino fibre nell’aria, che possono successivamente essere inalate.
Il D.M. 6 settembre 1994 distingue, in particolare, tra:
- materiali friabili, che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
- materiali compatti, che necessitano invece dell’impiego di strumenti meccanici per essere ridotti in polvere.
I materiali friabili presentano generalmente una maggiore possibilità di rilascio di fibre, mentre anche materiali inizialmente compatti, come alcuni manufatti in cemento-amianto, possono diventare maggiormente critici a seguito del deterioramento o di lavorazioni quali abrasione, perforazione, taglio o danneggiamento.
Presenza di amianto significa obbligo immediato di rimozione?
No.
Questo è uno degli aspetti più importanti da comprendere nella corretta gestione del rischio amianto.
Il D.M. 6 settembre 1994 chiarisce che la semplice presenza di un materiale contenente amianto all’interno di un edificio non comporta necessariamente un pericolo immediato per gli occupanti.
Quando il materiale è in buono stato di conservazione, non viene danneggiato e non viene manomesso, la probabilità di un significativo rilascio di fibre può essere molto ridotta.
La situazione cambia quando il materiale:
- risulta deteriorato;
- è friabile;
- è facilmente accessibile;
- può essere danneggiato dagli occupanti;
- è interessato da vibrazioni o infiltrazioni;
- si trova in aree sottoposte a frequenti interventi manutentivi;
- rischia di essere tagliato, perforato, abraso o accidentalmente manomesso.
È quindi necessario valutare il materiale, il suo stato di conservazione e le condizioni nelle quali si trova, individuando successivamente le misure più appropriate.
Il programma di controllo e manutenzione
Il punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 stabilisce che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, deve essere attuato un programma di controllo e manutenzione finalizzato a ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Il programma deve consentire di:
- mantenere in buono stato i materiali contenenti amianto;
- prevenire il rilascio e la dispersione delle fibre;
- intervenire correttamente in caso di danneggiamenti o rilasci;
- verificare periodicamente le condizioni dei materiali presenti.
È proprio all’interno di questo sistema organizzativo che assume un ruolo fondamentale il Responsabile del Rischio Amianto.
Chi è il Responsabile del Rischio Amianto – RRA?
Il D.M. 6 settembre 1994 prevede che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge designi una figura responsabile con compiti di:
controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto.
Questa figura viene comunemente indicata come RRA – Responsabile del Rischio Amianto.
Il suo ruolo non deve essere interpretato come una semplice nomina formale.
Il RRA costituisce infatti un importante punto di riferimento nella gestione dell’immobile: deve conoscere l’ubicazione dei MCA, seguirne lo stato di conservazione e contribuire a evitare che interventi di manutenzione, pulizia, modifica degli impianti o altre attività possano provocare accidentalmente un rilascio di fibre.
Quando è prevista la figura del Responsabile del Rischio Amianto?
Il D.M. 6 settembre 1994 trova applicazione, secondo la propria premessa, nelle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva nelle quali siano presenti manufatti o materiali contenenti amianto dai quali possa derivare esposizione a fibre aerodisperse.
Una volta accertata la presenza di MCA e attivato il programma di controllo e manutenzione, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività deve quindi individuare la figura responsabile prevista dal decreto.
Questo rende particolarmente rilevante una corretta gestione in realtà quali, a titolo esemplificativo:
- stabilimenti produttivi;
- capannoni industriali;
- uffici e complessi commerciali;
- strutture ricettive;
- edifici scolastici;
- strutture sanitarie;
- edifici e strutture ad utilizzo collettivo;
- immobili nei quali siano presenti impianti, coibentazioni, tubazioni o altri manufatti contenenti amianto.
Quali sono i principali compiti del RRA?
Il Responsabile del Rischio Amianto collabora alla corretta gestione del programma di controllo e manutenzione.
1. Conoscere e documentare la presenza di amianto
Deve essere disponibile un’idonea documentazione dalla quale risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto presenti nell’edificio.
Una corretta mappatura permette di sapere dove si trovano i MCA e, soprattutto, consente di evitare che un’impresa di manutenzione o un tecnico possa intervenire inconsapevolmente sul materiale.
Per le installazioni sottoposte a frequenti interventi manutentivi, il D.M. prevede inoltre l’apposizione di specifiche avvertenze volte a impedire che l’amianto venga accidentalmente disturbato.
2. Coordinare le attività di manutenzione
Uno dei compiti più delicati riguarda il controllo delle attività che potrebbero coinvolgere i materiali contenenti amianto.
Prima di effettuare, ad esempio:
- lavori su impianti;
- modifiche a tubazioni;
- interventi su controsoffitti;
- perforazioni;
- demolizioni;
- lavori edili;
- manutenzioni straordinarie,
è indispensabile verificare se l’intervento possa interessare direttamente o indirettamente un MCA.
Il D.M. richiede infatti la predisposizione di specifiche procedure di autorizzazione per le attività di manutenzione e la conservazione di una documentazione verificabile degli interventi effettuati.
3. Garantire adeguate misure di sicurezza
Le attività di pulizia, manutenzione o qualsiasi evento che possa disturbare i materiali devono essere gestiti adottando efficaci misure di sicurezza.
Un intervento improvvisato su un materiale contenente amianto può trasformare una situazione inizialmente sotto controllo in una potenziale esposizione.
Per questo motivo l’organizzazione preventiva degli interventi rappresenta uno degli elementi fondamentali della gestione del rischio.
4. Informare gli occupanti dell’edificio
La normativa prevede inoltre che agli occupanti siano fornite informazioni corrette relativamente:
- alla presenza di amianto nell’edificio;
- ai rischi potenziali;
- ai comportamenti da adottare.
L’informazione non deve generare allarmismi, ma deve consentire alle persone interessate di comprendere quali materiali non devono essere manomessi e come comportarsi in presenza di eventuali anomalie o danneggiamenti.
5. Programmare verifiche periodiche
Il controllo dello stato di conservazione non può essere considerato un’attività da effettuare una sola volta.
Le condizioni dei materiali possono infatti modificarsi nel corso degli anni a causa di:
- agenti atmosferici;
- infiltrazioni;
- vibrazioni;
- urti;
- interventi sugli impianti;
- lavori edili;
- normale degrado del materiale.
Il programma deve quindi consentire una verifica periodica delle condizioni dei MCA.
Materiali friabili: ispezione almeno annuale
Particolare attenzione è richiesta quando nell’edificio siano presenti materiali contenenti amianto friabili.
In questi casi il D.M. 6 settembre 1994 prevede che l’edificio venga ispezionato almeno una volta all’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali.
L’ispezione deve essere accompagnata da un rapporto dettagliato corredato da documentazione fotografica.
Il decreto prevede inoltre la trasmissione di copia del rapporto all’autorità sanitaria territorialmente competente, che può prescrivere, quando necessario, il monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
Il RRA non significa automaticamente bonifica
È importante distinguere tra gestione del rischio amianto e bonifica.
La presenza di un MCA può condurre, in funzione delle sue condizioni e della valutazione tecnica, a differenti strategie.
Il D.M. 6 settembre 1994 individua tre principali tecniche di bonifica:
Rimozione
Il materiale contenente amianto viene eliminato dall’edificio.
Incapsulamento
Il materiale viene trattato mediante prodotti penetranti o ricoprenti finalizzati a inglobare le fibre e proteggere la superficie.
Confinamento
Viene realizzata una barriera che separa il materiale contenente amianto dalle aree occupate.
Quando l’amianto rimane in opera, come nel caso dell’incapsulamento o del confinamento, permane la necessità di effettuare controlli e manutenzione nel tempo.
Un ruolo fondamentale anche prima delle manutenzioni
Uno dei momenti più critici nella gestione dell’amianto è rappresentato dagli interventi manutentivi.
Un’impresa incaricata di intervenire su un impianto, un controsoffitto, una copertura o una tubazione potrebbe infatti non essere consapevole della presenza di amianto.
Una corretta gestione documentale e organizzativa permette invece di identificare preventivamente le aree interessate e di stabilire le procedure da adottare.
Il Responsabile del Rischio Amianto diventa quindi una figura essenziale per creare un collegamento tra:
conoscenza dell’edificio → valutazione del materiale → manutenzione → prevenzione dell’esposizione.
Non basta sapere che “c’è amianto”
Una gestione realmente efficace richiede un sistema documentato.
È quindi opportuno disporre almeno di:
- censimento e localizzazione dei materiali;
- documentazione fotografica;
- valutazione dello stato di conservazione;
- programma di controllo e manutenzione;
- nomina del responsabile;
- procedure per autorizzare gli interventi;
- registro delle manutenzioni e delle verifiche effettuate;
- eventuali rapporti periodici;
- documentazione relativa agli interventi di messa in sicurezza o bonifica.
La gestione del rischio deve inoltre essere aggiornata quando cambiano le condizioni dell’edificio o vengono effettuati interventi che interessano le aree nelle quali sono presenti MCA.
Amianto: prevenire significa conoscere e programmare
A oltre trent’anni dalla Legge n. 257/1992, la gestione dell’amianto già presente negli edifici rimane un tema rilevante per proprietari, imprese e responsabili di strutture.
L’obiettivo non deve essere solamente quello di “sapere che l’amianto è presente”, ma di costruire un sistema di controllo capace di prevenire esposizioni accidentali e gestire correttamente manutenzioni, danneggiamenti e futuri interventi.
La figura del Responsabile del Rischio Amianto assume quindi una funzione strategica: trasformare la presenza di materiali contenenti amianto da un rischio non controllato a una situazione conosciuta, documentata e correttamente gestita.
Casini Service – Training & Consulting
Casini Service supporta aziende, proprietari e organizzazioni nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella valutazione dei rischi e nella formazione delle figure coinvolte nei processi di prevenzione.
La corretta gestione del rischio amianto parte dalla conoscenza della situazione esistente, dalla programmazione dei controlli e dalla definizione di procedure chiare prima di qualsiasi intervento manutentivo.
Hai materiali contenenti amianto nel tuo immobile o devi organizzare correttamente la gestione del rischio?
Contattaci per valutare le attività necessarie e impostare un sistema di gestione e controllo coerente con la normativa applicabile.
Riferimenti normativi principali: Legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 6 settembre 1994.



