Il cambio della normativa dell’amianto
L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha pubblicato la UNI 11870:2022 – Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti, entrata in vigore 14/07/2022.

La nuova 11870 per l’amianto:
Nonostante il divieto di produzione e utilizzazione, attivo in Italia a partire dal 1992, la presenza di manufatti contenenti amianto (Mca) negli ambienti di vita e di lavoro rappresenta ancora oggi una realtà diffusa e quantitativamente significativa, con una molteplice tipologia di prodotti potenzialmente nocivi se non trattati con dovute cautele, in aiuto arriva la norma UNI 11870, la quale norma definisce i metodi per individuare e censire i materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.
Il contenuto della normativa
Dal piano di campionamento alla relazione finale, un percorso completo per le attività di censimento, la norma Uni descrive quanto segue:
- Fasi del censimento dei MCA;
- Individuazione dell’addetto al censimento;
- Individuazione delle attività preliminari;
- Definizione del piano di campionamento;
- Realizzazione e del censimento amianto e redazione della relazione finale;
- Dotazione strumentazioni e dispositivi per attività di censimento;
- Classificazione dei MCA in base alle condizioni di integrità o danneggiamento.
La norma UNI riporta anche un elenco non completo di prodotti contenenti amianto con la possibile ubicazione e l’attività produttiva coinvolta, la dotazione di strumentazioni e dispositivi utili, nonché la classificazione dei Mca in base alle condizioni di integrità o degrado degli stessi.
Chi deve individuare all’interno di un’impresa i materiali contenenti amianto?
Secondo la normativa vigente del 1994, è il datore di lavoro o il proprietario di un edificio a dover individuare i materiali contenenti amianto al fine di mettere in atto le misure di prevenzione e protezione più adeguate per gestire questo specifico fattore di rischio. In assenza di tali misure, potrebbe nascere un’ errata classificazione dei materiali o la mancata individuazione.
FONTI: UNI – INAIL