La Regione stanzia oltre un milione di euro per un pacchetto di strumenti anticrisi subito attuabili
Il pacchetto – in totale – ammonta a 1 milione 180 mila euro.
L’intervento è stato approvato dalla Giunta regionale della Toscana per mettere in campo da subito strumenti anticrisi di sostegno all’occupazione.
L’iniziativa si articola in due misure:
- incentivi alle imprese per l’assunzione di lavoratrici e lavoratori licenziati da aziende in crisi;
- voucher individuali ai lavoratori a copertura delle spese di trasporto.
Le risorse – comunque rifinanziabili – sono un anticipo della Regione a sostegno della ricollocazione occupazionale, in attesa del rifinanziamento dei fondi europei.
Gli incentivi
Il pacchetto prevede i seguenti incentivi alle aziende:
- 8 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full time;
- 4 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
- 10 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full time di persone con disabilità;
- 5 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time di persone con disabilità.
Se nel corso del 2021 il rapporto di lavoro passa da part-time a full-time si potrà chiedere un ulteriore contributo.
È inoltre prevista una premialità del 5% per l’assunzione – a tempo indeterminato full time o part-time – di donne, fino a un massimo di 10 mila euro.
I contributi possono essere cumulati con eventuali misure di livello nazionale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche.
I voucher individuali
I voucher individuali ai lavoratori – legati comunque alla sottoscrizione di accordo sindacale sottoscritto in sede istituzionale – saranno assegnati a copertura delle spese di trasporto per un massimo di sei mesi (eventualmente rinnovabili).
Possono presentare richiesta lavoratrici e lavoratori che siano:
- licenziati per crisi aziendali di particolare rilevanza nel territorio regionale o locale (almeno 50 esuberi complessivi nel 2019-2020-2021);
- assunti a tempo indeterminato;
- disoccupati al momento dell’assunzione.
Devono esserci almeno 30 chilometri di distanza tra il sito produttivo coinvolto nella crisi e la nuova collocazione di lavoro, nel caso di una tratta non servita da linee ferroviarie o di trasporto pubblico locale.