Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: in vigore dal 24 maggio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni sancito il 17 aprile 2025 (Repertorio Atti n. 59/CSR), che definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Come chiaramente indicato nel testo, l’Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, ossia il 24 maggio 2025, con la seguente disposizione:

“Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

 

Per consultare il testo integrale dell’Accordo clicca qui

 

Disposizioni finali: abrogazioni

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, vengono abrogati tutti i precedenti Accordi in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • Accordo del 21 dicembre 2011 su lavoratori, dirigenti e preposti (Rep. 221/CSR);
  • Accordo del 21 dicembre 2011 sul datore di lavoro RSPP (Rep. 223/CSR);
  • Accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro (Rep. 53/CSR);
  • Accordo del 25 luglio 2012 sulle linee applicative degli Accordi ex art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 (Rep. 153/CSR);
  • Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione di RSPP e ASPP (Rep. 128/CSR).

Fase transitoria: cosa è ancora valido fino al 23 maggio 2026

È prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni e l’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

“In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati […] nonché dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.”

Scadenza della fase transitoria: 23 maggio 2026.

Decorrenza dei nuovi obblighi formativi: principali scadenze

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, dal 24 maggio 2025 decorrono i termini per l’adeguamento ai nuovi obblighi formativi:

  • Datori di lavoro: obbligo di completare la formazione entro 24 mesi, quindi entro il 23 maggio 2027.
  • Preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento risalgono a prima del 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026.
  • Formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011): nuovi corsi da concludere entro 23 maggio 2026.
  • Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carroponti, caricatori): obbligo di formazione da completare entro 23 maggio 2026.

Validità dei crediti formativi pregressi

I crediti formativi maturati con corsi svolti prima del 24 maggio 2025 rimangono validi, a condizione che i contenuti siano conformi al nuovo Accordo:

  • Datori di lavoro: i corsi svolti prima del 24/5/2025 sono validi; l’aggiornamento quinquennale decorre dalla data riportata sull’attestato.
  • Formazione per ambienti confinati: i corsi erogati prima del 24/5/2025 sono riconosciuti, con aggiornamento da calcolare dalla data dell’attestato.
  • Attrezzature (macchine agricole, carroponti, caricatori): i corsi precedenti al 24/5/2025 sono validi se conformi al nuovo accordo, con aggiornamento quinquennale calcolato dalla fine del corso.

Per ulteriori chiarimenti o per adeguare i vostri percorsi formativi al nuovo Accordo 2025, contattateci. Saremo lieti di offrirvi il supporto necessario per una transizione efficace e conforme.

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