LA LEGGE SULL’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO A UN PASSO DALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA

La legge C181, la legge salvavita, il cui iter iniziò il 23 marzo 20181, è in via di approvazione definitiva e consta di 9 articoli che riportiamo in dettaglio, evidenziando le parti che riteniamo salienti.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Articolo 1.(Disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici)

1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, presso ciascuna sede in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per l’attuazione, entro il termine di cui al comma 1, delle misure di cui al medesimo comma 1. Il programma individua le sedi delle amministrazioni destinatarie dell’obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto dell’ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell’analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque considerata prioritaria l’installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

4. Per le procedure di acquisto dei DAEle amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2. (Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

1. Gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano propri regolamenti al fine di prevedere l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.

2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

3. Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: « 1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario for- mato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare effettuate dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano in stato di necessità ai sensi dell’articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero».

Articolo 4. (Dotazione e utilizzo dei DAE da parte di altri soggetti)

1. All’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

2. All’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo la parola: « semiautomatici » sono inserite le seguenti: « e automatici (DAE) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nelle competizioni, negli allenamenti e nelle altre attività correlate, compresi i trasferimenti e i ritiri »;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: « 11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico ».

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 5. (Introduzione dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell’uso del DAE)
1. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’or- ganizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ».
2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, il giorno 29 settembre può altresì organizzare, in concomitanza con la « Giornata mondiale del cuore », iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6. (Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 »)

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE, la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

Articolo 7. (Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 » per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l’emergenzaI soccorritori, reclutabili attraverso l’applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti di 250.000 euro per l’anno 2019 e di 500.000 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria « 118 » sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza.

Articolo 8. (Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Dopo il numero 1-quater) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: « 1-quinquies) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede: a) per l’anno 2019, mediante riduzione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) a decorrere dall’anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 9. (Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei DAE.

2. Il Ministero della salute promuove, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull’uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. L’attività di informazione e di sensibilizzazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Note:

1 https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=181-B

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