Ispezioni Coronavirus in azienda: le sanzioni

― Sanificazione periodica, pulizia giornaliera, disposizioni per i lavoratori: facciamo chiarezza sulle sanzioni amministrative che si rischiano in caso di mancato rispetto dei protocolli anticoronavirus

Le nuove regole introdotte per tutelare la salute negli ambienti di lavoro durante l’emergenza Coronavirus sono molte e in continuo aggiornamento. Ma quali sono nello specifico, ad oggi, le sanzioni nelle quali si può incorrere in caso di ispezione in azienda? A stabilirle sono i protocolli anticoronavirus, che definiscono sia una serie di misure da adottare per limitare il più possibile i contagi che le somme da pagare in caso di mancato rispetto delle norme.

Premessa: le sanzioni sono amministrative

Con il Dpcm del 26 aprile 2020 è stato stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa che va da 400 euro a mille euro, alla quale può aggiungersi la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

È importante ricordare che, in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Dispositivi di protezione individuale: sanzioni

Con i protocolli anticoronavirus, nel rispetto dell’articolo 18 del Testo Unico Salute e Sicurezza, è stato stabilito che i datori di lavoro sono tenuti a fornire i dispositivi di protezione individuale. A maggior ragione quando gli operatori, nello svolgimento delle loro attività, sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse fornire i dpi la sanzione prevista dal decreto legislativo numero 81 del 2008 è penale e prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda a partire da 1.842,76 fino a 7.371,03 euro. Con la prescrizione obbligatoria ex articolo 301, la sanzione amministrativa ammonta a 1.842,76 euro.

N.B. Secondo l’articolo 301, può estinguersi il reato contravvenzionale commesso in violazione delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, qualora si ottemperi alle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato.

Esiste, però, anche una possibilità di sanzionare penalmente lo stesso lavoratore, qualora non utilizzasse nel modo corretto i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro. Lo stesso dipendente è obbligato anche a segnalare al proprio datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.

Disposizioni aziendali sull’osservanza delle norme: sanzioni

Secondo l’articolo 18 del Testo Unico Salute e Sicurezza, il datore di lavoro deve richiedere ai singoli lavoratori l’osservanza delle norme e delle regole disposte dalla stessa azienda, sia per quanto riguarda la sicurezza nel luogo di lavoro che l’uso di mezzi di protezione e dei dpi.

Se viola questo obbligo, il datore di lavoro rischia l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenta da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Applicando la prescrizione obbligatoria ex articolo 301 del decreto legislativo numero 81 del 2008, la sanzione è amministrativa e ammonta a 1.597,06 euro.

L’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori: sanzioni

Il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore sia adeguatamente informato in merito ai rischi per la sicurezza e la salute, nello specifico quelli relativi all’attività svolta, alle disposizioni vigenti in azienda, alle normative e alle misure di prevenzione adottate.

Nel caso di mancata informazione, con la violazione dell’articolo 36 del Testo Unico Salute e Sicurezza, il datore di lavoro rischia l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Applicando la prescrizione obbligatoria ex articolo 301 del decreto legislativo 81 del 2008, la sanzione amministrativa ammonterà a 1.597,06 euro.

Sanificazione

I protocolli anticoronavirus obbligano ad assicurare una pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro e una sanificazione periodica di tutte le aree comuni. La pulizia riguarda non solo gli ambienti ma anche le postazioni e le attrezzature.

La sanzione per il mancato rispetto di questa norma, sempre a carico del datore di lavoro, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro. Con l’applicazione della prescrizione obbligatoria ex articolo 301 del decreto legislativo 81 del 2008 la sanzione amministrativa ammonta a 1.474,21 euro.

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