Gestire il rischio incendio in ufficio

Chi non hai mai dato per scontato che un ufficio fosse l’attività più semplice del mondo per quanto riguarda il rischio incendio: un estintore qua, un cartello là ed il gioco è fatto.

Proviamo invece a riflettere su quali possono essere le cause di incendio e di sviluppo dello stesso. Solo per fare alcuni esempi:

  • La batteria di un dispositivo elettronico che si surriscalda, basta cercare in rete;
  • Lo sgabuzzino con il carrello delle pulizie, magari pure con la presenza di alcool denaturato;
  • Un archivio cartaceo con le fatture dal 2010 ad oggi;
  • Fazzoletti imbevuti di liquido disinfettante nel cestino con vicino la stufetta elettrica sotto la scrivania;
  • Il quadro elettrico pieno di polvere.

E ringraziamo che la legge Sirchia ha tolto una grande fonte di innesco.

Senza arrivare alla situazione della godibile puntata di “The office”, che potete trovare qui, c’è già sufficiente materiale per non prendere sottogamba l’argomento.

Prevenzione incendi negli uffici: la normativa

E il legislatore non si è fatto trovare impreparato pubblicando ormai 15 anni fa il DM del 22 febbraio 2006, cioè una regola tecnica verticale con campo di applicazione tutti gli uffici con oltre 25 persone. L’attenzione è evidenziata anche nell’ultimo Codice di Prevenzioni incendi che prevede un capitolo V.4 dedicato a tutti gli uffici con oltre 300 occupanti. Quest’ultimo valore comporta, inoltre, l’assoggettabilità dell’attività ai controlli dei VVF (n. 71) avviando tutta la procedura del DPR 151/11.

L’articolo vuole svolgere alcune riflessioni legate principalmente, ma non solo, al capitolo 8 del Decreto. Si rimanda ad altra sede il confronto con il CO.P.I.

Prima di tutto è importante sottolineare che ci si riferisce a “persone” e non ad “addetti” o “impiegati”. Quindi conteggi di sedie o di scrivanie o lavoratori in busta pa

ga non valgono ai fini della classificazione ma è necessario appurare il numero massimo dei presenti tenendo conto anche di avventori casuali.

Il capitolo 8 (attività accessorie) a cui ci si riferisce fa parte del titolo II relativo ad ambiente con un affollamento superiore alle 500 persone; eppure, nel titolo IIIsi impone la conformità anche per uffici di tipo 1 cioè dalle 26 unità a crescere.

Attenzione agli archivi

In particolare, viene trattato il tema degli archivi cioè di quei locali principalmente dedicati a deposito di materiale e con la presenza di persone solo in modo saltuario. Il testo li divide in tre categorie: sotto i 15 mq, fino a 50 mq e oltre i 50 mq.

Ad esse si aggiungono i depositi di materiale infiammabile che possono essere contenuti all’interno del volume dell’edificio solo se si tratta di prodotti strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie e se riposti in armadi metallici dotati di bacino di contenimento. Da ciò si deduce che le riserve di confezioni di liquido igienizzante devono essere conservate in modo opportuno e che tutto quanto di infiammabile che appartiene all’attività produttiva deve trovare posto fuori dall’edificio.

Tornando agli archivi di materiali combustibili analizziamo quelli fino a 15 mq. Diamo per scontato che non si tratta di piccoli locali adiacenti senza compartimentazione. In caso contrario potremmo ricadere nel caso oltre i 15 mq.

Cosa significa compartimentazione? Vuol dire che almeno le pareti e le porte devono essere REI/EI 30. Per i tramezzi non ci dovrebbero essere problem

i, ma siamo sicuri che la porta sia munita di dispositivo di autochiusura e omologata?

Altri due aspetti devono essere aggiunti: la presenza di rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme e il posizionamento di un estintore in prossimità della porta di accesso. Quest’ultimo non comporta grandi spese mentre l’installazione di un impianto di allarme a fronte di un ufficio di solo 26 persone con archivio potrebbe essere una spesa non indifferente.

Gestire il carico di incendio

E non è finita qui: vi è anche una limitazione sul carico di incendio che deve essere inferiore a 30 kg/mq di legno standard corrispondente a 525 MJ/mq.

A tal proposito, svolgiamo un esercizio per capire di quanta carta si tratta per un locale di 15 mq con le caratteristiche sopra citate. L’energia massima immagazzinabile è di 7875 MJ e, se si assume che la carta abbia un potere calorifico di 20 MJ/kg, stiamo parlando di quasi quattro quintali di carta. Per farci capire si tratta di 32 scatole di carta di risme per la fotocopiatrice. So che sembrano tante eppure, se provate, scoprirete che tre armadi pieni di carta superano la quantità in questione.

E se si va oltre che si fa? Si può raddoppiare il carico di incendio a fronte della presenza di una areazione naturale o meccanica. Restano ovviamente vigenti tutte le altre indicazioni, tra cui la resistenza al fuoco che sale a 60.

Ma si può arrivare a grandi superfici? La risposta è sì ma si ricorda che superando i 200 mq il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.

In sostanza, tutte le volte che abbiamo degli uffici e un locale archivio con un certo carico di incendio, nemmeno così elevato, c’è da alzare le antenne.

Sicurezza antincendio in ufficio: un ultimo consiglio

Concludendo si cita il recente decreto del 2 settembre up che entrerà in vigore tra un anno. Il suo allegato tecnico primo è intitolato “gestione della sicurezza antincendio in esercizio” con un paragrafo dedicato all’informazione e formazione. Personalmente, lo ritengo un richiamo a tutti i lavoratori affinché siano rispettati i carichi di incendio sopra citati. Magari con un cartello indicante il numero massimo di scaffali di carta stoccabili.

Gestisci correttamente la sicurezza antincendio nei tuoi ambienti di lavoro, metti al sicuro i tuoi collaboratori e previeni rischi e sanzioni. Chiedi un parare ai nostri esperti: scrivivi a formazione.casini@gmail.com

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