ESENZIONI DALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI PRIMO SOCCORSO: CHIARIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

La scelta del personale addetto al primo soccorso cade spesso tra i soggetti che, per formazione personale o per ruolo extra lavorativo (es. svolgimento di attività di volontariato) sono già in possesso di nozioni relative agli aspetti sanitari e di primo soccorso.

Dietro a tale preferenza non di rado si cela il desiderio di riconoscere idonea ogni tipo di formazione pregressa esentando quindi l’operatore a frequentare i corsi ai sensi del Decreto Ministeriale 388/2003.

A chiarire e limitare interpretazioni errate la Regione Piemonte,  rispondendo ad alcuni quesiti specifici.

Si riportano, per una più chiara lettura, i punti salienti relativi alla formazione degli addetti di primo soccorso.

Punto 1.2 del documento: Gli addetti al primo soccorso devono seguire un corso specifico?

Gli addetti al primo soccorso devono frequentare il corso di formazione e gli aggiornamenti previsti dal Decreto Ministeriale 388 del 2003. (n.d.r. affermazione generale che non indica esenzioni)

Punto 1.3 del documento: Un lavoratore di un’azienda appartenente al gruppo B di cui al D.M. 388/03, in possesso di diploma di laurea di educatore professionale con abilitazione sanitaria conseguito nell’anno 2008, può essere esentato dalla frequenza del corso completo di 12 ore per addetti al pronto soccorso aziendale, frequentando solamente l’aggiornamento previsto di 4 ore?

In relazione al D.M. 388/03 e alle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità, il datore di lavoro designa i lavoratori addetti al pronto soccorso e li forma con una istruzione teorico-pratica, secondo il Decreto citato e le circolari ministeriali esplicative. Una possibile esclusione dall’obbligo di formazione può essere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale(n.d.r. affermazione che esclude l’esenzione diretta di altre figure tra le quali possiamo elencare appunto l’educatore professionale sanitario, volontario 118, O.S.S., ecc.)

Punto 1.23 del documento: Capita di trovare personale nominato come addetto al primo soccorso in azienda che però non ha seguito gli appositi corsi definiti dal D.M. 388/03 in quanto volontari della Croce Rossa o del 118. La formazione di tali addetti può rispondere ai requisiti minimi identificati dagli «Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso in azienda», così come descritti dagli specifici allegati del D.M. 388/03 o detti lavoratori per ricoprire l’incarico di addetti al primo soccorso ai sensi dell’Art 45 del D.lgs. 81/08 devono comunque frequentare gli appositi corsi? 

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388/03 e farsi rilasciare dall’ente formatore una dichiarazione in tal senso.

Si conclude quindi che, gli unici soggetti con l’esenzione diretta sono i medici e gli infermieri professionali.

Per tutte le altre figure è necessario che ci sia documentazione comprovante la formazione ai sensi del D.M. 388/03 o quanto meno l’equipollenza al decreto di riferimento tramite dichiarazione dell’ente formatore. Si esclude quindi, come nel caso di volontari di croce rossa o 118 la possibilità di riconoscere valida la formazione tramite semplice autodichiarazione del lavoratore.

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