Lo scorso 18 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento UE 878/2020 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH in materia di Schede Dati di Sicurezza.
Questo nuovo regolamento si applicherà dal 1° gennaio 2021 e abrogherà il vigente Regolamento UE 830/2015.
Si tratta del terzo aggiornamento dell’allegato II del REACH, dopo il Reg. 453/2010 e il sopracitato Reg. 830/2015.
In deroga, le SDS non conformi al Regolamento UE 878/2020 possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Tra le novità più impattanti introdotte da questo nuovo regolamento si ricordano:
- Sono state ridefinite alcune sottosezioni, ad esempio la Sezione 11, dove la sottosezione 11.1 ha cambiato nome ed è stata introdotta la nuova sottosezione 11.2 Informazione su altri pericoli. In sezione 12 è stata inserita la 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
- Viene specificato, tra gli identificativi del prodotto, la necessità di riportare, ove necessario, l’identificatore unico di formula (UFI);
- Abbassamento dei limiti di concentrazione affinché una sostanza debba essere elencata in sezione 3.2 per le miscele, in particolare per Sensibilizzanti delle vie respiratorie e per la pelle di categoria 1 A e per la tossicità in caso di aspirazione;
- Per le sostanze in miscela, si dovrà indicare, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e ATE se la sostanza ne è propria per Allegato VI CLP. Si ricorda che i limiti di concentrazione specifici per le sostanze, sono normati nell’Allegato VI del CLP, se presenti, oppure definite dal fornitore qualora notificate all’inventario C&L;
- Sono state modificate le concentrazioni delle sostanze da citare in sezione 3.2 per le miscele non classificate secondo CLP;
- Sono state specificate le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche da riportare in sezione 9. A differenza dell’attuale regolamento, in quello nuovo viene specificato esattamente come descrivere le varie proprietà.