Il Decreto 7 marzo 2023, in attuazione del d.lgs. 134/2022 e del Regolamento UE 2016/429, ha istituito il Manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione (I&R), stabilendo regole precise per la tracciabilità, l’identificazione e la registrazione nella BDN (Banca Dati Nazionale) dei prodotti alimentari di origine animale.
Con il Decreto 27 gennaio 2025 sono stati introdotti importanti aggiornamenti, che riguardano vari settori:
Pascoli
- Le richieste di registrazione devono essere inviate al SUAP almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’attività, indicando titolarità, periodo di utilizzo, particelle catastali, specie allevate e relativa documentazione.
- Per pascoli situati in Comuni diversi è necessaria una registrazione distinta, con codice univoco attribuito dall’ASL.
- È possibile registrare più particelle come “pascolo omogeneo”, se appartenenti allo stesso Comune e fascicolo aziendale, previa valutazione del rischio sanitario.
- I dati georeferenziati sono acquisiti tramite SIAN, in cooperazione tra AGEA e CSN.
Commercianti senza stabilimento
- Tra i soggetti obbligati alla registrazione in BDN rientrano ora anche i commercianti che raccolgono conigli, lepri e api.
Stalle di transito per ungulati
- Nuove limitazioni alle operazioni di raccolta: massimo 3 per animali da allevamento e massimo 1 per animali da macello (per spedizioni nazionali).
Tracciabilità bovini con marchio auricolare elettronico
- Le Regioni in possesso dei requisiti sanitari possono richiedere la deroga all’uso del bolo ruminale, adottando il marchio auricolare elettronico.
- La deroga va comunicata al Ministero, registrata in BDN e gestita con flussi informativi specifici per le movimentazioni interregionali.
- L’identificazione tramite bolo potrà restare obbligatoria in caso di bovini destinati a pascoli in determinate Regioni.
Centri di raccolta per ungulati
- Tempo massimo di permanenza degli animali: 14 giorni.
- L’intervallo tra spedizione e destinazione non può superare i 20 giorni, considerando anche le operazioni di raccolta (1 o 3 in base al tipo di animale).
Novità per l’apicoltura
- Eliminati i riferimenti a bombi e ad altri apoidei non legati all’apicoltura tradizionale.
- Il cartello identificativo in apiario è richiesto solo se presente almeno un alveare, e non deve riportare il numero identificativo.
- Abolito l’obbligo di planimetrie per nuove attività apistiche.
- Semplificate le movimentazioni interne: non serve registrare spostamenti tra apiari con lo stesso codice aziendale all’interno della stessa provincia.
- Esenti da registrazione: celle reali e telaini di covata.
- Le morie superiori al 50% vanno registrate entro 7 giorni; quelle inferiori non richiedono comunicazione.
- Obbligo di censimento anche per le postazioni con “zero alveari”.
- Rimosso l’obbligo del codice aziendale sui contenitori utilizzati per il trasporto delle api.
- Gli apiari inattivi da oltre 24 mesi vengono automaticamente registrati come “zero alveari” in BDN, con notifica all’operatore e all’AUSL.
👉 Queste modifiche rappresentano un passo importante per migliorare la tracciabilità, la trasparenza e la semplificazione delle procedure in materia di pascoli, commercio di animali, centri di raccolta e apicoltura.



