Dal 19 luglio 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. 102/2025, che modifica il D.Lgs. 18/2023 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il nuovo decreto introduce importanti novità anche per i luoghi di lavoro, esclusi però quelli che rientrano tra le attività prioritarie come: produzione di alimenti e bevande, strutture ricettive e sanitarie.
Vediamo nel dettaglio quali obblighi ricadono sulle imprese “comuni” e come organizzarsi per essere in regola.
Obblighi principali per le imprese
Le aziende devono garantire che l’acqua messa a disposizione dei lavoratori sia salubre e pulita. In concreto, gli adempimenti si possono riassumere così:
- Richiedere le analisi al gestore idrico: il datore di lavoro deve acquisire dal gestore del servizio idrico i risultati delle analisi effettuate al punto di consegna.
- Verifica del Piombo: negli edifici costruiti prima del 1970, o in caso di dubbi sulla presenza di componenti in piombo, è obbligatoria l’analisi dell’acqua al rubinetto.
- Gestione di grandi edifici e presenza di lavoratori vulnerabili: in questi casi è raccomandata l’adozione di misure generali di prevenzione e, se necessario, un piano di autocontrollo simile a quello previsto per edifici di classe B o C.
- Legionella: nei grandi condomini e nei complessi con reti idriche complesse è consigliata una verifica biennale della presenza di Legionella.
Chi è il gestore della distribuzione idrica interna?
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. q del decreto, il gestore della distribuzione idrica interna è:
“il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
Per le imprese, questa figura coincide di norma con il datore di lavoro, salvo diversi accordi contrattuali (es. full renting di postazioni o servizi di facility management).
Requisiti generali di qualità dell’acqua (art. 3)
L’acqua destinata al consumo umano deve:
- essere priva di microrganismi e sostanze nocive in quantità pericolose;
- rispettare i parametri stabiliti negli allegati al decreto;
- mantenere conformità dal punto di consegna fino ai rubinetti interni all’edificio.
In caso di non conformità riconducibile alla rete interna, il datore di lavoro (gestore interno) deve adottare le misure correttive richieste dall’autorità sanitaria.
Obblighi specifici per le attività prioritarie
Gli obblighi più stringenti riguardano le cosiddette strutture prioritarie (sanitarie, ricettive, mense, caserme, scuole con palestre, piscine, ecc.), che dovranno adottare entro il 12 gennaio 2029 un vero e proprio piano di valutazione e gestione del rischio dei sistemi idrici interni, con aggiornamenti periodici.
Questi obblighi non si applicano alle aziende “ordinarie”, che restano comunque tenute a garantire acqua sicura e conforme.
Sanzioni (art. 23)
La mancata osservanza degli obblighi può comportare:
- da 5.000 a 30.000 euro di sanzione per chi non assicura la conformità dell’acqua nel sistema interno;
- da 500 a 5.000 euro per l’inosservanza dell’obbligo di valutazione e gestione del rischio nei casi previsti per le strutture prioritarie.
Conclusioni
Il D.Lgs. 102/2025 rafforza la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche attraverso la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.
Per la maggior parte delle aziende gli obblighi si limitano a:
- acquisire le analisi dal gestore idrico;
- verificare l’eventuale presenza di piombo negli edifici datati;
- valutare misure aggiuntive in caso di grandi edifici o lavoratori vulnerabili;
- monitorare periodicamente la Legionella nei sistemi idrici complessi.
Un corretto approccio preventivo consente alle imprese di tutelare i lavoratori, evitare rischi igienico-sanitari e scongiurare pesanti sanzioni.




