Con l’art. 6-quater del D.L. 90/2025, il legislatore italiano ha introdotto un chiarimento interpretativo sul comma 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Questo intervento risolve finalmente un’annosa questione riguardante la responsabilità dei coordinatori comunali delle attività di volontariato.
- Contesto normativo
Il D.Lgs. 81/2008 definisce le responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
- Art. 3, c. 3-bis: disciplina le figure dei soggetti “preposti” e dei volontari, lasciando aperto il dibattito su eventuali responsabilità analoghe a quelle dei datori di lavoro o dirigenti.
- Art. 18: attribuisce responsabilità penali e civili in caso di inadempienze sulle misure di sicurezza.
Prima dell’art. 6-quater del D.L. 90/2025, l’assenza di un chiarimento esplicito poteva generare interpretazioni divergenti, con il rischio che coordinatori locali fossero considerati equiparabili a dirigenti o datori di lavoro, pur svolgendo solo compiti di raccordo e supervisione logistica.
- Il contenuto dell’art. 6-quater D.L. 90/2025
Il nuovo articolo stabilisce che i coordinatori comunali delle attività di volontariato non ricoprono il ruolo di datore di lavoro né di dirigente ai fini delle responsabilità ex art. 18 del D.Lgs. 81/2008.
Implicazioni principali:
- ❌ Esclusione della responsabilità diretta per danni derivanti da inadempienze organizzative che competono agli enti.
- ✅ Mantenimento degli obblighi di prevenzione a carico dei soggetti giuridicamente responsabili, quali associazioni di volontariato, cooperative sociali e enti del Terzo Settore.
- ⚖️ Riconoscimento della specificità operativa del volontariato, soprattutto in ambiti emergenziali come Protezione Civile o Croce Rossa Italiana.
- Analisi operativa per gli enti
Questo chiarimento ha ricadute concrete sulla gestione della sicurezza nei contesti non imprenditoriali:
- Ruolo dei coordinatori: limitato alla supervisione logistica e organizzativa, senza dover rispondere penalmente come un datore di lavoro.
- Obblighi dell’ente: rimangono invariati e includono:
- Adozione di misure preventive adeguate (DVR, procedure operative, DPI).
- Formazione e addestramento dei volontari in relazione ai compiti e ai rischi specifici.
- Sorveglianza sull’applicazione delle procedure e sull’uso corretto delle attrezzature.
- Conformità normativa: il chiarimento evita interpretazioni eccessivamente estensive della normativa sulla sicurezza sul lavoro, equilibrando tutela dei volontari e responsabilità dell’ente.
- Impatto giuridico
L’interpretazione autentica:
- Riduce il rischio di contenziosi verso coordinatori che non hanno poteri decisionali o gestionali.
- Consente agli enti di concentrare risorse e attenzione sulle misure di sicurezza operative, senza sovraccaricare figure con funzioni di raccordo.
- Rafforza la distinzione tra attività imprenditoriale e volontariato, confermando che la normativa sulla sicurezza deve essere applicata in maniera proporzionata al contesto.
- Conclusioni
L’art. 6-quater del D.L. 90/2025 rappresenta un intervento puntuale ma di grande rilievo operativo:
- Garantisce equilibrio tra tutela della salute e specificità del volontariato.
- Definisce chiaramente i confini di responsabilità dei coordinatori comunali.
- Mantiene intatti gli obblighi di prevenzione e formazione degli enti, assicurando un approccio pragmatico e giuridicamente solido alla gestione della sicurezza.
In pratica, il legislatore conferma che la sicurezza resta un principio inderogabile, ma va applicata considerando la natura non imprenditoriale e solidaristica del volontariato.




