Volontariato e sicurezza sul lavoro: l’interpretazione autentica del legislatore

Con l’art. 6-quater del D.L. 90/2025, il legislatore italiano ha introdotto un chiarimento interpretativo sul comma 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Questo intervento risolve finalmente un’annosa questione riguardante la responsabilità dei coordinatori comunali delle attività di volontariato.

 

  1. Contesto normativo

Il D.Lgs. 81/2008 definisce le responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

  • Art. 3, c. 3-bis: disciplina le figure dei soggetti “preposti” e dei volontari, lasciando aperto il dibattito su eventuali responsabilità analoghe a quelle dei datori di lavoro o dirigenti.
  • Art. 18: attribuisce responsabilità penali e civili in caso di inadempienze sulle misure di sicurezza.

Prima dell’art. 6-quater del D.L. 90/2025, l’assenza di un chiarimento esplicito poteva generare interpretazioni divergenti, con il rischio che coordinatori locali fossero considerati equiparabili a dirigenti o datori di lavoro, pur svolgendo solo compiti di raccordo e supervisione logistica.

 

  1. Il contenuto dell’art. 6-quater D.L. 90/2025

Il nuovo articolo stabilisce che i coordinatori comunali delle attività di volontariato non ricoprono il ruolo di datore di lavoro né di dirigente ai fini delle responsabilità ex art. 18 del D.Lgs. 81/2008.

Implicazioni principali:

  1. Esclusione della responsabilità diretta per danni derivanti da inadempienze organizzative che competono agli enti.
  2. Mantenimento degli obblighi di prevenzione a carico dei soggetti giuridicamente responsabili, quali associazioni di volontariato, cooperative sociali e enti del Terzo Settore.
  3. ⚖️ Riconoscimento della specificità operativa del volontariato, soprattutto in ambiti emergenziali come Protezione Civile o Croce Rossa Italiana.

 

  1. Analisi operativa per gli enti

Questo chiarimento ha ricadute concrete sulla gestione della sicurezza nei contesti non imprenditoriali:

  • Ruolo dei coordinatori: limitato alla supervisione logistica e organizzativa, senza dover rispondere penalmente come un datore di lavoro.
  • Obblighi dell’ente: rimangono invariati e includono:
    • Adozione di misure preventive adeguate (DVR, procedure operative, DPI).
    • Formazione e addestramento dei volontari in relazione ai compiti e ai rischi specifici.
    • Sorveglianza sull’applicazione delle procedure e sull’uso corretto delle attrezzature.
  • Conformità normativa: il chiarimento evita interpretazioni eccessivamente estensive della normativa sulla sicurezza sul lavoro, equilibrando tutela dei volontari e responsabilità dell’ente.

 

  1. Impatto giuridico

L’interpretazione autentica:

  • Riduce il rischio di contenziosi verso coordinatori che non hanno poteri decisionali o gestionali.
  • Consente agli enti di concentrare risorse e attenzione sulle misure di sicurezza operative, senza sovraccaricare figure con funzioni di raccordo.
  • Rafforza la distinzione tra attività imprenditoriale e volontariato, confermando che la normativa sulla sicurezza deve essere applicata in maniera proporzionata al contesto.

 

  1. Conclusioni

L’art. 6-quater del D.L. 90/2025 rappresenta un intervento puntuale ma di grande rilievo operativo:

  • Garantisce equilibrio tra tutela della salute e specificità del volontariato.
  • Definisce chiaramente i confini di responsabilità dei coordinatori comunali.
  • Mantiene intatti gli obblighi di prevenzione e formazione degli enti, assicurando un approccio pragmatico e giuridicamente solido alla gestione della sicurezza.

In pratica, il legislatore conferma che la sicurezza resta un principio inderogabile, ma va applicata considerando la natura non imprenditoriale e solidaristica del volontariato.

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