Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025), si pone il tema della validità dei corsi di formazione svolti prima di tale data. La questione è particolarmente rilevante perché il nuovo Accordo ha sostituito e riunificato i precedenti (2011, 2012 e 2016), introducendo nuove regole in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro.
La validità della formazione pregressa dipende da due aspetti principali:
- Se il corso era già regolamentato da un Accordo precedente → resta valido, purché svolto secondo le norme vigenti al tempo.
- Se il corso non era stato normato in passato (es. carroponte, spazi confinati) → è riconosciuto valido solo se i contenuti erogati corrispondono a quelli stabiliti dal nuovo Accordo 2025. In caso contrario, occorre ripetere l’intero percorso formativo.
Per i datori di lavoro e le imprese, diventa quindi indispensabile verificare attentamente la formazione già erogata, valutare la necessità di aggiornamenti e programmare eventuali corsi integrativi o ripetuti, così da evitare inadempienze e sanzioni.
Cosa prevede l’Accordo 2025 per la formazione pregressa
Il nuovo Accordo Stato-Regioni chiarisce, nella Parte VII – paragrafo 2, che la formazione effettuata prima del 24 maggio 2025 rimane valida solo se conforme alle disposizioni degli Accordi precedenti. In particolare:
- Accordo 21/12/2011 (Rep. Atti n.221/CSR) → lavoratori, preposti e dirigenti;
- Accordo 21/12/2011 (Rep. Atti n.223/CSR) → datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP;
- Accordo 07/07/2016 → RSPP e ASPP;
- Accordo 22/02/2012 → attrezzature di lavoro;
- Allegato XIV D.Lgs. 81/08 e Accordo 07/07/2016 → CSP e CSE.
Per le formazioni non coperte da questi Accordi (es. carroponte, spazi confinati) la validità è subordinata alla verifica di conformità con i programmi del nuovo Accordo 2025.
Focus su alcune figure e corsi specifici
Preposti
- La formazione svolta secondo l’Accordo 21/12/2011 è riconosciuta valida.
- Con il nuovo Accordo 2025, l’aggiornamento diventa obbligatorio ogni 2 anni.
- Se il corso è stato concluso prima del 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere completato entro il 24 maggio 2026.
- Se il corso è stato concluso dopo il 24 maggio 2023, l’aggiornamento va fatto entro 2 anni dalla data riportata sull’attestato.
Datore di lavoro – RSPP
- Il corso obbligatorio (16 ore + eventuali 6 ore per il modulo cantieri) deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, quindi entro il 24 maggio 2027.
- I corsi già svolti prima dell’Accordo restano validi se conformi ai nuovi contenuti. In tal caso, l’obbligo riguarda solo l’aggiornamento quinquennale dalla data di fine corso.
Carroponte
- Prima del 2025 non era disciplinato da un Accordo.
- Oggi è regolamentato: la formazione pregressa è valida solo se i contenuti coincidono con quelli stabiliti nel nuovo Accordo.
- Se conforme: attestato valido + aggiornamento ogni 5 anni.
- Se non conforme: obbligo di ripetere il corso base entro il 24 maggio 2026.
- ⚠️ Il termine dei 12 mesi non sospende l’obbligo di formare i lavoratori prima dell’uso del carroponte.
Spazi confinati
- Stessa disciplina prevista per il carroponte.
- Se il corso pregresso è conforme al nuovo Accordo → attestato valido e aggiornamento ogni 5 anni.
- Se non conforme → obbligo di rifrequentare il corso base entro il 24 maggio 2026, sempre prima dell’effettivo svolgimento della mansione.
Obblighi per le imprese
Per essere in regola, le imprese devono:
- Controllare la data e i contenuti dei corsi di formazione già effettuati;
- Confrontare i programmi svolti con i contenuti minimi del nuovo Accordo 2025;
- Aggiornare o ripetere i corsi dove necessario;
- Adeguarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore (entro il 23 maggio 2026) per i corsi di carroponte e spazi confinati non conformi;
- Garantire la formazione prima dell’assegnazione della mansione, senza eccezioni.
Una gestione corretta di questi adempimenti non solo evita sanzioni, ma rappresenta anche un investimento in sicurezza reale per i lavoratori.
Schema riepilogativo
Per semplificare la verifica, riportiamo alcune regole chiave:
- I corsi conformi ai precedenti Accordi (2011, 2012, 2016) restano validi.
- Per carroponte e spazi confinati, se il corso non è conforme ai contenuti del nuovo Accordo → obbligo di rifrequentazione del corso base entro il 23 maggio 2026.
- Non sono previsti moduli integrativi: in caso di non conformità si deve ripetere l’intero corso.
- L’aggiornamento decorre sempre dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
- I termini di 12 mesi non esonerano dall’obbligo di formazione preventiva prima dell’assegnazione della mansione.
Tabella comparativa validità corsi – Accordo Stato-Regioni 2025
| Figura / Corso | Validità corsi svolti prima del 24/05/2025 | Aggiornamento | Obbligo di rifrequentazione |
| Lavoratori (Accordo 21/12/2011) | Validità riconosciuta se svolti secondo norme vigenti | Ogni 5 anni | Solo se formazione non conforme |
| Preposti (Accordo 21/12/2011) | Validità riconosciuta | Ogni 2 anni (biennale, obbligatorio) | No, salvo non conformità |
| Dirigenti (Accordo 21/12/2011) | Validità riconosciuta | Ogni 5 anni | Solo se formazione non conforme |
| Datore di Lavoro – RSPP (Accordo 21/12/2011 Rep. Atti 223) | Corsi validi se conformi ai contenuti del 2025 | Ogni 5 anni | Rifrequentazione se non conformi |
| RSPP / ASPP (Accordo 07/07/2016) | Attestati validi se conformi | Aggiornamento quinquennale (40 ore RSPP, 20 ore ASPP) | Rifrequentazione se non conformi |
| CSP / CSE (Allegato XIV D.Lgs. 81/08 + Accordo 07/07/2016) | Formazione pregressa valida se conforme | Aggiornamento quinquennale | Rifrequentazione se non conformi |
| Attrezzature di lavoro normate (Accordo 22/02/2012) | Corsi validi se conformi (carrelli elevatori, PLE, gru, escavatori, ecc.) | Aggiornamento ogni 5 anni | Rifrequentazione se non conformi |
| Carroponte (NUOVO – Accordo 2025) | Validi solo se i contenuti coincidono con i nuovi standard | Aggiornamento ogni 5 anni | Se non conformi → rifrequentazione entro 24/05/2026 |
| Spazi confinati (NUOVO – Accordo 2025) | Validi solo se i contenuti coincidono con i nuovi standard | Aggiornamento ogni 5 anni | Se non conformi → rifrequentazione entro 24/05/2026 |




