Il testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.» interviene con importanti modifiche in materia di sicurezza sul lavoro che interessano anche la scuola, in particolar modo i preposti alla sicurezza ed i datori di lavoro.
Dirigente Scolastico esente dalle responsabilità
L’articolo 13 bis del decreto legge citato come convertito in legge all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, norma che include disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche, afferma che i dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilita’ civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui alla legislazione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonche’ ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
I dirigenti dovranno effettuare le valutazioni ricorrendo alla valutazione del buon padre di famiglia
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonche’ ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonche’ alla competente autorita’ di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”.
La valutazione dei rischi strutturale degli edifici è di esclusiva competenza dell’Amministrazione
Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.
Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro dal 2022
Si interviene anche sull’obbligo formativo in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. La nuova norma che va ad integrare l’articolo 37 del TU scuola afferma che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni. Il tutto dovrà essere definito entro il 2022.
Entro il 30 giugno 2022si dovranno definire gli accordi per la nuova formazione
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita’ della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalita’ della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita’ delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La formazione dei preposti dovrà avvenire in presenza
Le modifiche legislative prevedono ora che per assicurare l’adeguatezza e la specificita’ della formazione nonche’ l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attivita’ formative devono essere svolte interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.