La figura dell’apprendista preposto è oggetto di riflessione giuridica e interpretazione normativa, in quanto mette in discussione la compatibilità tra il ruolo di apprendista, che per definizione è un lavoratore in formazione, e quello di preposto, che è invece una figura di controllo e vigilanza prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008.
📌 Posizione normativa:
Il D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lett. e), definisce il preposto come:
“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute…”
❗️Criticità:
- L’apprendista è per definizione un lavoratore in formazione, privo di autonomia completa.
- Il preposto ha invece compiti di vigilanza, controllo, gestione operativa e segnalazione dei rischi.
- Ne consegue un conflitto tra le due qualifiche, con rischio di inefficacia della delega e responsabilità in capo al datore di lavoro per errata nomina.
⚖️ Giurisprudenza rilevante:
Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 43835 del 22 novembre 2007
(Precedente rispetto al D.Lgs. 81/08 ma ancora citato come orientamento giurisprudenziale)
La Corte ha stabilito che:
“Non è ammissibile che sia qualificato come preposto un lavoratore apprendista, trattandosi di soggetto che, per definizione, non ha ancora completato il proprio percorso formativo e quindi non ha maturato le competenze e l’autonomia richieste per esercitare un ruolo di vigilanza su altri lavoratori.”
Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 40603 del 26 settembre 2013
Ribadisce che:
“Perché un soggetto possa essere ritenuto preposto, è necessario che possegga effettiva competenza ed esperienza tali da garantirgli autonomia e responsabilità. Il conferimento della qualifica non può essere meramente formale.”
✅ Conclusione operativa:
- È fortemente sconsigliabile nominare un apprendista come preposto.
- In caso di infortunio o evento dannoso, la responsabilità penale e civile ricadrebbe sul datore di lavoro, che ha effettuato una nomina impropria e non conforme ai requisiti normativi e giurisprudenziali.
- Il preposto deve essere un lavoratore esperto, formato, consapevole dei propri obblighi e con poteri funzionali e riconosciuti.




