In merito ai corsi per ADDETTI ANTINCENDIO, ricordiamo quelli che sono i requisiti necessari per i docenti.
Relativamente al decreto numero 237 del 02/09/2021, dal 4 ottobre i docenti antincendio dovranno avere specifici requisiti.
Docenti di parte teorica e pratica
Oltre ad essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docente teorico/pratico di tipo A erogato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’Allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
4. Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Docenti della sola parte teorica
Oltre ad essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’Allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3. Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
4. Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Con riferimento agli aspetti appena descritti, si ritengono qualificati i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
Docenti della sola parte pratica
I docenti della sola parte pratica devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
1. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’Allegato V.
3. Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
È opportuno precisare, infine, che anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.
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