Perché l’apprendista non può essere nominato preposto, né di fatto né di diritto
Nel panorama normativo della sicurezza sul lavoro, la figura del preposto riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione operativa e nel controllo delle misure di sicurezza. Tuttavia, emergono spesso situazioni ambigue, soprattutto in contesti aziendali dove si tende, impropriamente, ad assegnare ruoli di responsabilità anche a soggetti in fase di formazione.
Una delle situazioni più gravi è la designazione dell’apprendista come preposto, prassi che appare in netto contrasto con la normativa vigente. Vediamo perché.
👷♂️ Chi è il Preposto secondo il D.Lgs. 81/2008
L’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come:
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Il preposto, quindi:
- è professionalmente competente;
- possiede autonomia operativa;
- detiene un ruolo gerarchico-funzionale attivo;
- esercita un potere di vigilanza e intervento.
🎓 Chi è l’Apprendista secondo il D.Lgs. 81/2015
L’art. 41 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il contratto di apprendistato è:
“un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.”
Ai sensi dell’art. 42, è prevista la presenza di un tutore aziendale e il percorso è regolato da accordi collettivi. L’attività dell’apprendista si sviluppa in un ambiente protetto, in cui riceve competenze ma non le possiede ancora pienamente.
🔍 L’incompatibilità è strutturale
Il contrasto emerge chiaramente:
| Preposto | Apprendista |
| Figura formata e autonoma | Figura in formazione e assistita |
| Sovrintende altri lavoratori | È sottoposto a sorveglianza |
| Ha responsabilità operative dirette | Ha compiti formativi e limitati |
| Deve intervenire su situazioni di rischio | Non è in grado di valutare autonomamente il rischio |
| Risponde penalmente per omissioni | È tutelato, non garante |
⚖️ I riferimenti normativi e giurisprudenziali
- L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto obblighi attivi di vigilanza sulla sicurezza, l’uso dei DPI e l’interruzione di attività pericolose.
- L’art. 37, c. 7-ter dello stesso decreto impone per il preposto una formazione specifica, interamente in presenza, con aggiornamento biennale.
- La Cassazione penale (Sez. IV, sent. n. 11390/2024 e n. 31665) afferma che:
“Il preposto assume una posizione di garanzia autonoma ex art. 40, comma 2, c.p., idonea a fondare responsabilità per colpa omissiva in caso di infortunio.”
- Il Tribunale di Roma (2019) ribadisce:
“L’elemento indefettibile del contratto di apprendistato è l’attività formativa effettiva, in quanto destinata a rendere il soggetto idoneo alla piena professionalità.”
🚫 Conclusione: una nomina impossibile
Designare un apprendista come preposto rappresenta una violazione sia sostanziale che formale delle norme di sicurezza e di lavoro. Si tratta di una asimmetria strutturale insanabile:
- Il preposto è garante della sicurezza altrui;
- L’apprendista è oggetto di garanzia formativa e tutelato da altri soggetti.
👉 Non è possibile conciliare i due ruoli, né sotto il profilo giuridico né in quello operativo.
Qualsiasi attribuzione di compiti da preposto a un apprendista è illegittima, inefficace e potenzialmente pericolosa, oltre che penalmente rilevante in caso di eventi lesivi.
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