Bonus formazione 4.0: Convenienza per le imprese?

Le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0, possono fruire di un credito d’imposta ad hoc. La disciplina del bonus è stata modificata dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato le tipologie di spesa agevolabili. La misura del credito d’imposta varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per le piccole imprese e di 250.000 euro per quelle medie e grandi. Quanto si può risparmiare?

Chi

Possono beneficiare del credito d’imposta formazione 4.0 – istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017), modificato con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 210-217) e, da ultimo, prorogato (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022) e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l)) – tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
ATTENZIONE!
Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).
Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontariafallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa

Danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cybersecurity;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
ATTENZIONE!
L’attività formativa:
• deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti. La natura di aiuto di stato del credito d’imposta formazione 4.0 impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico in occasione di un convegno svoltosi il 10 febbraio 2021);
• deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketinginformatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018);
• può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
– Istituti tecnici superiori (ITS).
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).
A seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, a partire dal 1° gennaio 2021 sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
– spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
– costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
ATTENZIONE!
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.
Tali imprese, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).

Come

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
– per le piccole imprese50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura del credito d’imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.
ATTENZIONE!
Ai sensi di tale decreto:
• rientrano nella categoria “lavoratori dipendenti svantaggiati” i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
b) hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
d) hanno compiuto 50 anni di età;
e) hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR;
f) sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.
• rientrano nella categoria “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che:
– sono privi da almeno24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);
– sono privi da almeno12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartengono a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).

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