Classificazione dei rifiuti: necessario reinserire il professionista chimico

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200 è stato pubblicato il comunicato del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) relativo al Decreto Direttoriale 9 agosto 2021 n. 47, recante l’approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021, in attuazione dell’art. 184, comma 5, del D.L.vo 152/2006, che ne costituisce oramai parte integrante.

La Direzione Generale per l’economia circolare del  MiTE, anziché il Ministro, approva le nuove Linee guida sulla classificazione dei rifiuti redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), a cui sono state apportate alcune  modifiche e integrazioni alla luce delle modifiche intervenute nella normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti, tra cui in particolare modifiche relative ai rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, e classificazione dei rifiuti contenenti amianto come pericolosi assoluti.

L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti. Esse infatti:

  • individuano i principali riferimenti normativie linee guida tecniche di settore;
  • illustrano un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità;
  • forniscono la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti;
  • riportano esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

Necessaria e cogente esigenza della presenza del professionista Chimico

Entrando nel merito delle Linee Guida, le stesse erano state precedute da altra edizione di Linee Guida nel 2019 dal gruppo di lavoro 15 – “Classificazione e campionamento dei rifiuti” (area 3 “controlli” Piano triennale 2014-2016) composto da esperti di ISPRA e delle ARPA i quali, vista l’importanza e delicatezza delle analisi chimico-fisiche da effettuarsi sui rifiuti, avevano indicato nel Riquadro 2.2 un elenco “indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio/rapporto di classificazione che  dovrebbe essere redatto dal laboratorio incaricato di effettuare le determinazioni analitiche e/o i metodi di prova, collegato al verbale di campionamento, ai rapporti di prova e/o ai certificati analitici e ai test/report eventualmente effettuati, allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte.”

Al punto 18 del suddetto Riquadro 2.2. si riportava la necessità che il giudizio di classificazione fosse effettuato a firma di un professionista Chimico, iscritto all’Albo, proprio a garanzia della validità analitica, nel rispetto delle competenze richiamate dalla normativa vigente ed a tutela della salute della collettività.

A distanza di soli due anni, lo stesso punto 2.2. delle nuove linee guida riporta che il giudizio di classificazione è redatto da “professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati” senza indicare quale sia il professionista abilitato o senza nemmeno citare la normativa vigente in materia di competenze, peraltro prevedendo che il documento sia poi firmato dal soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione, e che dovrebbe a maggior ragione e valenza essere necessariamente un Chimico, stante la necessaria continuità tra la caratterizzazione chimico fisica di una qualunque matrice costituente un rifiuto e la naturale classificazione dello stesso.

“La modifica al punto 2.2. delle precedenti Linee Guida di SNPA rispetto alle previgenti del 2019”, afferma il Presidente Orlandi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. “rappresenta una distorsione dell’attuale normativa in materie di competenze, ed una grave mancanza del riconoscimento della professione e della professionalità dei Chimici che operano nel settore delle analisi e classificazione dei rifiuti, nella gestione, trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti. È importante ricordare che una determinazione analitica e relativo giudizio di classificazione errati possono comportare l’avvio ad un non corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti con grave ed evidente danno all’ambiente ed alla salute del cittadino.”

La classificazione dei rifiuti è infatti una fase cruciale della gestione dei rifiuti, e in diversi casi la procedura di attribuzione del codice e la valutazione della pericolosità risultano complesse e la presenza di professionisti non competenti può comportare interpretazioni non sempre omogenee della normativa e soprattutto rischiose per ambiente e salute.

“Auspichiamo un intervento del Direttore della Direzione Generale per l’economia circolare del MiTE sulla modifica apportata nelle Linee Guida 2021 e della stessa SNPA, al fine di ripristinare i contenuti già presenti nel 2019 relativamente alla necessaria e cogente esigenza della presenza del professionista Chimico”, prosegue Orlandi. “Ribadiamo contestualmente la disponibilità di Chimici e Fisici a collaborare con il MiTE e con SNPA nell’ambito dei processi correlati alla gestione dei rifiuti ed all’implementazione e sviluppo di processi produttivi che tengano conto delle dinamiche di economia circolare”.

Il ruolo dei Chimici iscritti nell’Albo

Merita ricordare che ai sensi dell’art. 16 del R.D. 842/1928, non abrogato dall’art. 8 della Legge 3/2018, le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dalla Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto ai Chimici iscritti nell’Albo; ed ai sensi della medesima disposizione, devono, inoltre, essere redatte da Chimici iscritti nell’Albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 328/2001, formano oggetto dell’attività professionale dei Chimici iscritti nell’Albo le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni. Pertanto, debbono identificarsi nei Chimici iscritti nell’Albo i “professionisti abilitati” che possono effettuare i campionamenti, le determinazioni analitiche ed i giudizi di classificazione dei rifiuti.

“A conferma della necessaria presenza del Chimico nelle determinazione analitica e relativo giudizio di classificazione dei rifiuti”, continua Orlandi, “merita ricordare tra le altre che il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31.10.1991 n.459 per il trasporto marittimo dei rifiuti in colli, prevede, all’art. 6 comma 1, che un chimico iscritto all’albo debba “attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità” dei rifiuti medesimi.“

www.chimicifisici.it

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